Sentenza del 20/05/2015 n. 10328 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il classamento catastale automatico di un'unità immobiliare, attribuita alla categoria A/2, classe 6. Il proprietario chiedeva l'attribuzione della categoria A/3, classe non superiore alla 5, sostenendo che l'immobile fosse stato realizzato nell'ambito dell'edilizia economica e popolare e che altri alloggi analoghi, situati nel medesimo piano di zona e realizzati da altre cooperative, avessero ricevuto un classamento più favorevole. In Cassazione la coerede denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'erronea attribuzione della categoria, sostenendo che l'Agenzia non avesse provato adeguatamente la consistenza e le caratteristiche dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché il Ministero non aveva partecipato al precedente giudizio di appello, svoltosi esclusivamente contro l'Agenzia del Territorio. Ha inoltre rigettato, per inammissibilità delle censure, l'impugnazione nei confronti dell'Agenzia. La Corte ha confermato che, ai fini del classamento catastale, rilevano soprattutto le caratteristiche concrete dell'immobile, quali finiture, ampiezza, numero dei vani, servizi e accessori, mentre non sono decisivi né il finanziamento pubblico né l'inserimento dell'edificio in un piano di edilizia economica e popolare. Le doglianze della ricorrente erano generiche, non specificamente dirette contro le ragioni della sentenza di appello e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 600 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La ricorrente ne denunciava la violazione sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito la prova delle caratteristiche dell'immobile. La Corte ha però ritenuto che la censura riguardasse, in realtà, la valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
Art. 366, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi e la loro attinenza alla decisione impugnata. Censure generiche o non rivolte contro le effettive ragioni della sentenza determinano l'inammissibilità.
D.Lgs. n. 300 del 1999
La riforma dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria ha comportato, dal 1° gennaio 2001, la distinzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Territorio. Nei giudizi successivi, la legittimazione processuale spetta all'ente che ha partecipato al precedente grado di giudizio.
Principi giurisprudenziali sul classamento catastale
Le caratteristiche di un immobile a fini catastali attengono soprattutto ad uno stato di fatto che è indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico.
La destinazione dell'immobile all'edilizia economica e popolare o il finanziamento pubblico ricevuto non determinano automaticamente la categoria catastale. Il classamento deve basarsi sulle caratteristiche oggettive e concrete dell'unità immobiliare.
Principi giurisprudenziali sul ricorso per cassazione
L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.
La Cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito. La contestazione della valutazione delle prove deve essere proposta nei limiti consentiti per i vizi della motivazione e non può essere formulata come mera richiesta di rivalutazione dei fatti.
Massime di principio
- Nel classamento catastale, la categoria deve essere determinata principalmente in base alle caratteristiche effettive dell'immobile, come finiture, dimensioni, numero dei vani, servizi, accessori e livello complessivo dell'abitazione.
- La realizzazione dell'immobile in un'area P.E.E.P. o mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia economica e popolare non comporta automaticamente l'attribuzione della categoria A/3.
- La comparazione con altri immobili può essere utile, ma deve riguardare unità realmente omogenee e deve essere accompagnata dall'indicazione concreta delle caratteristiche che renderebbero ingiustificata la diversa classificazione.
- Nel ricorso per cassazione occorre contestare puntualmente tutte le ragioni autonome poste a fondamento della sentenza impugnata; motivi generici o non collegati al decisum sono inammissibili.
- La Cassazione non rivede normalmente la ricostruzione dei fatti né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali dedotti in modo preciso.
- Il ricorso deve essere rivolto contro il soggetto che ha partecipato al precedente grado di giudizio ed è indicato nella sentenza impugnata; chiamare per la prima volta in Cassazione un'amministrazione rimasta estranea al grado precedente comporta il difetto di legittimazione passiva.
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