Sentenza n. 2635/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento • dell’atto di avvio del procedimento disciplinare (prot. -OMISSIS- dell’1/8/2024) a carico del Prof. -OMISSIS-; • dell’atto (prot. -OMISSIS- dell’1/10/2024) con il quale il Rettore ha trasmesso gli atti del procedimento al Collegio di Disciplina, e gli ha formulato la sua proposta di sanzione disciplinare; • dei verbali, delle seguenti date, del Collegio di Disciplina: 8/10/ 2024, 17/10/2024, 29/10/2024; 18/11/2024; 9/12/2024, 16/12/2024, 18/12/2024; • del parere (prot. -OMISSIS- del 23/12/2024) del Collegio di Disciplina, che ha proposto al Consiglio di Amministrazione di applicare, al Prof. -OMISSIS-, la sanzione della “censura”; • della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2025, che ha applicato al Prof. -OMISSIS- la sanzione della “censura”; • della comunicazione della Rettrice del 10/3/2025, che ha dato esecuzione alla sanzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura, unitamente agli atti del relativo procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il professore universitario ha impugnato gli atti di avvio e svolgimento del procedimento disciplinare, la proposta del Rettore, il parere del Collegio di Disciplina, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione che gli ha applicato la sanzione della censura e la successiva comunicazione di esecuzione della sanzione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con atto depositato prima dell’udienza pubblica, di non avere più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. L’Università ha aderito alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha affermato che, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto e di adottare una pronuncia conforme, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione dell’accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza ulteriore specificazione interpretativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza di interesse resa tempestivamente dalla parte ricorrente impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Le spese di lite possono essere compensate quando entrambe le parti concordano espressamente sulla compensazione.
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