Sentenza n. 1786/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dall'intimato Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza del ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna; per l’accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 C.P.A. dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso, vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla domanda di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato notificato esclusivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, individuato dal ricorrente quale amministrazione destinataria dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa evocazione in giudizio dell'amministrazione competente a concludere il procedimento. Ha interpretato l'art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 alla luce del successivo riparto di attribuzioni introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, rilevando che la competenza a definire il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea spetta al Ministero dell'Istruzione, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Ministero dell'Università e della Ricerca è invece titolare di una competenza meramente endoprocedimentale, consistente nel rendere un parere. Poiché il Ministero dell'Istruzione e del Merito non era stato destinatario della notificazione del ricorso e non si era costituito, la costituzione del solo Ministero dell'Università e della Ricerca non ha sanato il difetto di contraddittorio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
La disposizione individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; deve essere interpretata alla luce del successivo riparto di attribuzioni tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca.
art. 2, comma 1, d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito dalla l. 5 marzo 2020, n. 12
definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della ricerca
Attribuisce al Ministero dell'Istruzione la competenza in materia di percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, mentre il Ministero dell'Università e della Ricerca è chiamato a rendere un parere.
art. 50 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
La disposizione, come sostituita dall'art. 2 del d.l. n. 1/2020, costituisce il quadro normativo del riparto di competenze in materia di formazione, abilitazione e specializzazione del personale docente.
art. 6 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla l. 16 dicembre 2022, n. 604
Ha determinato l'attuale denominazione del Ministero dell'Istruzione come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso, ma la domanda è stata dichiarata inammissibile per la mancata evocazione dell'amministrazione competente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione, abilitazione e specializzazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, mentre il Ministero dell'Università e della Ricerca svolge una funzione endoprocedimentale di parere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il ricorso deve essere notificato all'amministrazione effettivamente competente ad adottare il provvedimento finale; la notificazione al solo ministero titolare di una competenza endoprocedimentale non integra correttamente il contraddittorio.
- La costituzione in giudizio dell'amministrazione non competente a provvedere non sana l'omessa evocazione dell'amministrazione competente, quando quest'ultima non sia stata destinataria della notificazione e non si sia costituita.
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