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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17046/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, nel 2024, ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione del proprio compenso, che gli aveva riconosciuto € 838,60 oltre accessori per l’attività difensiva svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. Il professionista chiedeva la liquidazione di € 1.197,33 e contestava la riduzione del 30% dell’onorario applicata in base all’art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014. Il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione e rideterminando il compenso nell’importo richiesto, non aveva condannato l’Amministrazione della giustizia alle spese del giudizio di opposizione, ritenendo non dovuti ulteriori compensi perché nel giudizio ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 la parte poteva stare personalmente in giudizio e perché il maggior importo ottenuto era modesto rispetto a quanto originariamente domandato. Il ricorrente ha quindi denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo la controparte totalmente soccombente, le spese dovevano essere poste a suo carico secondo il principio di causalità e di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, una volta pienamente accolta l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso, il Tribunale avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio di opposizione secondo il principio di soccombenza, condannando il Ministero della giustizia, rimasto contumace e soccombente, al pagamento delle spese. La Corte ha precisato che l’avvocato che propone opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto patrimoniale soggettivo e che, quindi, il regime delle spese è quello degli artt. 91 e 92 c.p.c. La difesa personale del professionista nel giudizio di opposizione non esclude il diritto alla liquidazione delle spese di lite, né consente una compensazione al di fuori delle ipotesi tassative. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 84 D.P.R. n. 115/2002

    È la base normativa dell’opposizione proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    Regola l’opposizione al decreto di pagamento e attribuisce al difensore una legittimazione autonoma a contestare la liquidazione.

  • art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014

    La riduzione del 30% dell’onorario applicata nel decreto è stata censurata dal ricorrente e ritenuta non correttamente applicata nel caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il giudice avrebbe dovuto porle a carico della parte totalmente soccombente nel giudizio di opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; la mera difesa personale del professionista o l’esito solo parzialmente economico della lite non bastano.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata condanna alle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il ricorrente ha pure prospettato il vizio motivazionale in ordine alla statuizione sulle spese.

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    Il fatto che nel giudizio di opposizione le parti possano stare personalmente in giudizio non esclude la possibilità per il difensore di avvalersi di un proprio patrocinio e non incide sul regime delle spese.

  • art. 86 c.p.c.

    La difesa personale dell’avvocato non fa venir meno, di per sé, il diritto alla liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il difensore agisce con autonoma legittimazione per la tutela di un diritto patrimoniale soggettivo; di conseguenza, il regime delle spese è quello ordinario della soccombenza.
  • Se l’opposizione avverso il decreto di liquidazione è integralmente accolta, la parte soccombente deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, salvo che ricorrano i presupposti tassativi per la compensazione.
  • La possibilità per le parti di stare personalmente nel giudizio di opposizione non esclude né il diritto del difensore alla liquidazione delle spese di lite né l’applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • La difesa personale dell’avvocato, anche se espressamente manifestata, non costituisce da sola motivo idoneo per compensare le spese; la compensazione richiede una delle ipotesi eccezionali previste dall’art. 92 c.p.c.
  • Ai fini della regolazione delle spese rileva la soccombenza processuale nel giudizio di opposizione, non il raffronto tra somma originariamente richiesta e somma poi riconosciuta, quando la domanda sia stata accolta nel suo nucleo essenziale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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