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Sentenza

Sentenza n. 1686/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - dell’atto del Comune di Fossalta di Piave, n. prot. 0010114, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia Alternativa n. SCIA 36/25 per lavori di: manutenzione straordinaria per modifiche interne ed esterne, rifacimento impianti sostituzione infissi e ampliamento per recupero posto auto coperto” del 3 ottobre 2025, notificato alla ricorrente nella medesima data; - nei limiti dell’interesse fatto valere, dell’articolo 74, comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale del Comune di Fossalta di Piave; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202502435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dei lavori e diffida a non iniziarli o proseguirli, relativo a una SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, conduttrice di un immobile originariamente destinato a uso abitativo e successivamente locato come foresteria per dipendenti e collaboratori, aveva presentato una SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria, modifiche interne ed esterne, rifacimento degli impianti, sostituzione degli infissi e ampliamento per la realizzazione di un posto auto coperto. Il Comune, con atto del 3 ottobre 2025, ha espresso parere contrario, ritenendo l’ampliamento incompatibile con l’art. 74, comma 10, delle NTA del PRG, e ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990 e dell’art. 19, comma 6-bis, d.P.R. 380/2001. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 5, l.r. Veneto n. 11/2004, dell’art. 74, comma 10, delle NTA e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non spiegava l’iter logico-giuridico del ritenuto contrasto e che il requisito della stabile abitazione settennale non era più richiesto dalla disciplina regionale sopravvenuta; 2) violazione dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990, per tardivo esercizio dei poteri inibitori, essendo il provvedimento intervenuto oltre il termine di trenta giorni previsto per la SCIA edilizia; 3) violazione dell’art. 19, comma 4, e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché, decorso il termine per l’esercizio dei poteri ordinari, il Comune avrebbe dovuto esercitare l’autotutela rispettandone i presupposti e dandone espressamente conto nella motivazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per natura endoprocedimentale dell’atto e carenza di interesse, rilevando che la società aveva presentato osservazioni dopo la qualificazione dell’atto come preavviso di diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 sia incompatibile con la SCIA e con il successivo ordine o diffida di non iniziare i lavori, perché l’art. 10-bis riguarda il procedimento destinato a concludersi con un provvedimento negativo su un’istanza e non si concilia con il termine ristretto entro il quale l’amministrazione deve esercitare i poteri previsti dall’art. 19 l. 241/1990. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato almeno sotto i profili della carenza motivazionale e dell’erronea applicazione della disciplina urbanistico-edilizia. L’art. 74, comma 10, delle NTA, collegato alla l.r. Veneto n. 24/1985, subordinava l’ampliamento delle residenze in zona agricola alla stabile abitazione da almeno sette anni. Tuttavia, la l.r. n. 24/1985 è stata espressamente abrogata dall’art. 49, comma 1, lett. d), l.r. n. 11/2004. La disciplina sopravvenuta, richiamata dal TAR attraverso l’art. 44, comma 5, l.r. n. 11/2004, come modificato, consente l’ampliamento degli edifici destinati a case di abitazione fino a 800 mc., comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale, senza riprodurre il requisito della stabile abitazione settennale. Anche l’art. 5 l.r. Veneto n. 30/2010 conferma che gli interventi sono ammessi in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale, ferme soltanto eventuali disposizioni urbanistiche più restrittive che non contrastino con l’indirizzo legislativo. Secondo il TAR, la norma tecnica comunale, rimasta invariata e ancorata alla disciplina regionale abrogata, non può mantenere operativo il requisito settennale, poiché ciò ostacolerebbe il sopravvenuto indirizzo regionale di recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo di suolo. Il provvedimento comunale, inoltre, era motivato in modo estremamente scarno, limitandosi ad affermare il contrasto dell’ampliamento con l’art. 74, comma 10, senza illustrare adeguatamente le ragioni giuridiche e fattuali della conclusione. Le ulteriori censure sulla tardività dei poteri inibitori e sull’omessa applicazione dell’autotutela sono state assorbite. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna del Comune al pagamento di euro 2.500, oltre accessori di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 74, commi 1, 2, 9 e 10, NTA del PRG del Comune di Fossalta di Piave

    "Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, è ammesso anche l’ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esistente di mc. 800"

    La disposizione comunale, collegata alla previgente l.r. Veneto n. 24/1985, non può essere interpretata come ancora operativa nella parte in cui subordina l’ampliamento al requisito della stabile abitazione settennale, perché tale requisito non è stato riprodotto dalla disciplina regionale sopravvenuta.

  • art. 44, comma 5, l.r. Veneto n. 11/2004

    "Sono sempre consentiti [...] l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale"

    La norma regionale sopravvenuta consente l’ampliamento degli edifici destinati a case di abitazione fino a 800 mc., purché la destinazione abitativa sia urbanisticamente consentita, senza richiedere che l’immobile sia stato stabilmente abitato per almeno sette anni.

  • art. 49, comma 1, lett. d), l.r. Veneto n. 11/2004

    Ha abrogato espressamente la l.r. Veneto n. 24/1985, privando la norma comunale ancorata a tale disciplina del precedente fondamento legislativo nella parte incompatibile con la nuova regolazione.

  • art. 5 l.r. Veneto n. 30/2010

    "Le parole: “Sono sempre consentiti” sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale [...] ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 44"

    Gli interventi edilizi ammessi dalla disciplina regionale possono essere realizzati anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale; le disposizioni urbanistiche più restrittive restano applicabili solo se compatibili con la disciplina regionale e non tali da reintrodurre limitazioni da essa superate.

  • art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990

    Disciplina i poteri amministrativi conseguenti alla SCIA, compresi i poteri inibitori entro il termine previsto e, dopo la sua scadenza, l’eventuale esercizio dell’autotutela secondo i presupposti stabiliti dalla legge. Nel caso concreto, le relative censure sono state assorbite.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell’annullamento d’ufficio applicabile, secondo la prospettazione dedotta, dopo la scadenza del termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori. La relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento; il TAR ha ritenuto insufficiente la motivazione comunale, limitata all’affermazione del contrasto con la norma tecnica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non si applica alla SCIA né al successivo ordine o diffida di non iniziare i lavori, trattandosi di istituti ontologicamente incompatibili con il termine ristretto previsto dall’art. 19 l. 241/1990.

  • art. 19, comma 6-bis, d.P.R. 380/2001

    È stato indicato nel provvedimento comunale quale base normativa del divieto di prosecuzione dell’attività edilizia; la sentenza ha annullato l’atto per altri profili, assorbendo le censure relative alla tardività.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alla SCIA né al provvedimento inibitorio o alla diffida di non iniziare i lavori, poiché il preavviso presuppone un procedimento destinato a concludersi con un provvedimento negativo su un’istanza, mentre la SCIA è soggetta ai termini e ai poteri tipici dell’art. 19 l. 241/1990.
  • Quando una norma tecnica comunale richiama una disciplina regionale successivamente abrogata e conserva un requisito edilizio non riprodotto dalla nuova legge regionale, tale requisito non può ritenersi automaticamente ancora operativo se contrasta con la disciplina sopravvenuta e con il suo indirizzo sostanziale.
  • La disciplina regionale veneta consente l’ampliamento degli edifici destinati a case di abitazione fino a 800 metri cubi, comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale, senza subordinare l’intervento al requisito della stabile abitazione settennale previsto dalla previgente disciplina.
  • Il provvedimento comunale che inibisce una SCIA edilizia deve indicare in modo concreto e intelligibile le ragioni di fatto e di diritto per cui l’intervento è incompatibile con la disciplina urbanistica; la mera affermazione del contrasto con una norma tecnica, priva dell’iter logico-giuridico seguito, integra un vizio di motivazione.
  • Le disposizioni urbanistiche comunali più restrittive possono operare nel quadro della disciplina regionale sopravvenuta soltanto se compatibili con essa e non possono essere utilizzate per reintrodurre requisiti soggettivi o limitazioni che il legislatore regionale ha inteso superare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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