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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41223/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello contestando l'utilizzabilità delle intercettazioni poste a suo carico. Sostiene che il G.I.P. del Tribunale di Massa aveva rigettato le richieste di intercettazione delle sue utenze con ordinanze del 4/11/2014 e 15/11/2014, per cui la Corte territoriale non avrebbe potuto utilizzare quelle intercettazioni a fini di condanna, non essendo possibile una sanatoria postuma; chiede annullamento per violazione dell'art. 267 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito argomentazioni puntuali: le intercettazioni relative a Ciuffi erano state autorizzate dal G.I.P. in data 09/04/2015 e, comunque, esse risultavano connesse alle investigazioni su una rete criminale (art.12 c.p.p.), giustificando la loro utilizzabilità. Inoltre la censura era aspecifica perché il ricorrente non ha confutato le argomentazioni di merito. La Cassazione ha altresì osservato che la condanna dell'imputato riguarda solo il reato di rapina aggravata (capo Y), le cui prove non dipendevano dalle intercettazioni, mentre le imputazioni per stupefacenti sono state estinte per prescrizione dopo riqualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5, DPR 309/1990. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto secondo la disciplina prevista

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore richiamo alla disciplina del contraddittorio scritto applicata al procedimento

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come parametro di censura (violazione di norme procedurali), ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Norma la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte di Cassazione ha considerato la deduzione generica e priva di confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata nella sentenza d'appello per la riqualificazione dei fatti in capo a Ciuffi; in conseguenza di tale riqualificazione le relative posizioni sono state estinte per prescrizione

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello per giustificare la connessione sostanziale tra indagini su più soggetti e l'estensione dell'utilizzabilità delle intercettazioni nell'ambito della stessa rete criminale

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Cassazione come base giuridica per dichiarare inammissibile il motivo di impugnazione carente di specificità e di confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o dolosamente temerario; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000 valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il motivo di cassazione deve confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della decisione impugnata: censure generiche o che riproducono quanto già proposto in appello sono inammissibili per aspecificità
  • Le intercettazioni possono risultare utilizzabili se è documentata un'autorizzazione valida (anche successiva) e/o la loro utilizzazione è giustificata dalla connessione sostanziale dell'indagine ai sensi dell'art.12 c.p.p.; l'onere di dimostrare l'illegittimità grava sulla difesa e richiede argomentazioni specifiche
  • Quando la condanna riguarda un reato il cui convincimento non si regge sulle intercettazioni contestate, la censura sull'utilizzabilità di quelle intercettazioni può essere irrilevante rispetto al capo di condanna e quindi non idonea a determinare l'annullamento
  • La riqualificazione delle imputazioni e l'intervenuta prescrizione incidono sull'oggetto della censura: è necessario collegare la contestazione delle prove al reato che effettivamente ha portato alla condanna
  • La Corte può condannare alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende il ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato o aspecifico e vi siano profili di colpa nella scelta della strategia impugnativa

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