Cassazione Civile, Ordinanza n. 36875/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla situazione statica di un fabbricato diviso in due porzioni, una di proprietà della ricorrente e l'altra dei resistenti. Questi ultimi, ritenendo imminente il pericolo di crollo e avendo chiesto alla controparte di contribuire alle spese di risanamento senza ottenere adesione, proposero denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c. e art. 688 c.p.c. Il giudice cautelare ordinò opere di risanamento delle parti strutturali; nel successivo giudizio di merito il Tribunale limitò la conferma alle sole opere di rimozione già eseguite, mentre la Corte d'appello confermò integralmente il provvedimento cautelare, includendo anche il rifacimento delle porzioni crollate o rimosse. La ricorrente in cassazione dedusse: 1) violazione dell'art. 1172 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la tutela nunciatoria avrebbe potuto coprire solo la messa in sicurezza e non anche opere di ricostruzione/ristrutturazione; 2) violazione dell'art. 669-novies c.p.c. e omesso esame dell'esecuzione di opere ulteriori, lamentando che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rimessione in pristino delle opere eccedenti e che le domande relative ai costi esuberanti sarebbero state ritualmente proposte; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e omesso esame in punto spese, contestando la condanna alle spese anche della fase attuativa ex art. 669-duodecies c.p.c. e la valutazione della soccombenza, poiché il Tribunale aveva limitato la conferma dell'ordinanza alle sole rimozioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta accertati i presupposti della denuncia di danno temuto e la natura possessoria della tutela richiesta, il giudice può adottare i provvedimenti più idonei ad ovviare al pericolo secondo le circostanze, anche disponendo, se necessari per il risanamento e per la piena tutela del possesso, il rifacimento delle parti crollate o rimosse. Ha escluso il vizio di omesso esame, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la questione del titolo edilizio e che la riserva apposta dalla ricorrente sugli atti di appalto non incideva sul potere del giudice di ordinare le opere. Ha respinto il secondo motivo perché l'art. 669-novies c.p.c. impone misure ripristinatorie solo quando il provvedimento cautelare perda efficacia per accertata insussistenza del diritto cautelato; nella specie, invece, la Corte d'appello aveva confermato integralmente il provvedimento cautelare, sicché mancava il presupposto per ordinare la distruzione/rimessione in pristino. Ha respinto il terzo motivo poiché, essendo la decisione finale di merito favorevole ai resistenti e avendo la Corte d'appello confermato integralmente la cautela, la condanna della ricorrente alle spese, incluse quelle della fase attuativa, era conseguenza dell'esito complessivo della lite. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1172 c.c.
La denuncia di danno temuto consente al giudice di adottare provvedimenti idonei ad ovviare al pericolo secondo le circostanze; nel caso concreto, tale tutela poteva comprendere anche il rifacimento delle parti crollate o rimosse se necessario al risanamento e alla protezione possessoria.
art. 688 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale base del ricorso per denuncia di danno temuto.
art. 669-duodecies c.p.c.
L'attuazione delle misure cautelari costituisce una fase dell'unico procedimento cautelare; le spese della fase attuativa partecipano del regime delle spese di lite e vengono regolate con la sentenza che definisce il merito.
art. 669-novies c.p.c.
Le misure ripristinatorie sono dovute quando il provvedimento cautelare perde efficacia per accertata insussistenza del diritto cautelato; se il provvedimento cautelare viene confermato integralmente nel merito, non vi è spazio per la rimessione in pristino ex officio.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza finale; nel caso concreto la condanna alle spese, comprese quelle della fase attuativa, è stata ritenuta coerente con l'esito complessivo della lite.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non ricorre quando la questione dedotta sia stata comunque esaminata dal giudice di merito o quando il fatto prospettato non sia decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è stato proposto dopo la data rilevante, è stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di denuncia di danno temuto, una volta accertato il pericolo grave e attuale e la finalità possessoria della tutela, il giudice può ordinare non solo le opere strettamente demolitorie o di messa in sicurezza, ma anche gli interventi di rifacimento necessari a rendere effettivo il risanamento del bene e a prevenire il danno.
- I provvedimenti adottabili ex art. 1172 c.c. vanno individuati in concreto secondo le circostanze del caso e non sono predeterminati rigidamente; il loro contenuto deve essere funzionale alla piena eliminazione del pericolo accertato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la questione invocata sia stata comunque presa in considerazione dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
- Le misure ripristinatorie previste dall'art. 669-novies c.p.c. presuppongono che il diritto cautelato sia stato dichiarato insussistente; se il giudice del merito conferma il provvedimento cautelare, non può disporsi la distruzione delle opere eseguite in attuazione della cautela.
- Le spese della fase attuativa cautelare seguono il regime delle spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente secondo l'esito finale della controversia complessiva.
- La riserva o contestazione della parte che esegue i lavori non impedisce al giudice di accertare la necessità delle opere e di ricomprenderle nel contenuto della tutela cautelare o di merito, se esse risultano indispensabili alla funzione protettiva del provvedimento.
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