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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20383/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione propone un unico motivo: dedotta violazione di legge con riferimento all'art. 541 c.p.p. (regolamento delle spese processuali) e, in relazione al merito, al reato di diffamazione (art. 592 c.p.), nonche' vizio di motivazione. L'imputato contestava la sentenza di appello che lo aveva confermato responsabile di diffamazione e lo aveva condannato alla rifusione delle spese nonostante una soccombenza reciproca in appello, denunciando l'assenza di motivazione sulla mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di soccombenza reciproca in appello, il giudice non e' obbligato a disporre la compensazione delle spese: puo' legittimamente condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile quando l'impugnazione dell'imputato risulti infondata e non abbia escluso il diritto della parte civile al risarcimento. La Corte ha inoltre precisato che la compensazione e' una facolta' discrezionale e che l'onere motivazionale sussiste soprattutto quando il giudice decide di compensare; non e' richiesta una motivazione aggiuntiva quando la compensazione non e' disposta, salvo ragioni palesemente illogiche. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali in cassazione. La richiesta delle parti civili di ottenere la rifusione delle spese in loro favore e' stata invece rigettata perche' la memoria di parte civile non ha dato contributi specifici ai fini decisionali.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Regola il regime delle spese processuali in sede di impugnazione: la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca non e' obbligatoria ma discrezionale; la parte che ottiene l'esclusione totale del diritto della controparte al risarcimento puo' ottenere la rifusione delle spese.

  • art. 592 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce la diffamazione; nella vicenda e' il reato per cui l'imputato e' stato condannato e la conferma della responsabilita' ha giustificato la condanna alle spese a favore della parte civile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (convertito e proroghe successive)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (procedimento a cui la requisitoria del PG e le memorie si sono attenute).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente per i limiti formali della motivazione del motivo di ricorso (esposizione nei limiti necessari per la motivazione).

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato per analogia dalla giurisprudenza in tema di giustificazione della compensazione delle spese: anche nel processo penale la compensazione e' ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni e, quindi, non e' la regola.

Massime di principio

  • La mera soccombenza reciproca in appello non obbliga il giudice a disporre la compensazione delle spese: la compensazione e' una facolta' discrezionale da motivare solo se adottata per gravi ed eccezionali ragioni.
  • Se l'appello dell'imputato non riesce a escludere il diritto della parte civile al risarcimento (cioe' la condanna sostanziale alla responsabilita' viene confermata), l'imputato puo' essere condannato a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile anche in presenza di una parziale accoglienza delle sue doglianze.
  • La parte civile ottiene la rifusione delle spese in appello solo se l'impugnazione dell'imputato ha determinato la revoca o il totale rigetto della domanda di risarcimento ovvero l'assoluzione dell'imputato che esclude il diritto al risarcimento; la soccombenza parziale della parte civile non basta di per se'.
  • La decisione di non compensare le spese non richiede una motivazione particolare a meno che la compensazione sia stata sollecitata e sussistano ragioni che renderebbero la mancata compensazione illogica o ingiustificata.
  • Per ottenere la condanna dell'altra parte alle spese in cassazione e' necessario che le memorie e le conclusioni presentino argomentazioni specifiche e pertinenti; mere richieste generiche o la semplice istanza di inammissibilita' non sono sufficienti.

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