Cassazione Penale, Sentenza n. 15718/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che gli ha applicato gli arresti domiciliari: primo motivo di ricorso rileva l'inutilizzabilità della memoria e degli allegati depositati dal pubblico ministero il 24/06/2022 perché oltre il termine di cinque giorni previsto per il deposito delle memorie in vista dell'udienza del 29/06/2022 e sostiene che il rinvio dell'udienza al 10/07/2022 non ha garantito il concreto esercizio del diritto di difesa; secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto tardivo (inammissibile) il deposito della memoria e degli allegati effettuato 4 giorni prima dell'udienza, in violazione dell'art. 127, comma 2, c.p.p.; ha inoltre ritenuto che il successivo rinvio dell'udienza non fosse sufficiente a rimuovere la compressione del diritto di difesa, posto che il Tribunale di Bologna aveva valorizzato proprio gli elementi probatori nuovi (esiti di perquisizioni, laboratorio per falsificazioni, contatti con correi, falsi documenti, migliaia di file) per ritenere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. L'esame del secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 127, comma 2, c.p.p.
"[f]ino a cinque giorni prima dell'udienza"
Nel procedimento di appello cautelare il deposito delle memorie in cancelleria deve avvenire entro il termine speciale di cinque giorni antecedenti l'udienza; il mancato rispetto rende i documenti tardivi e, in linea di principio, inammissibili perché pregiudicano l'effettività del contraddittorio scritto.
art. 172, comma 5, c.p.p.
"le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere"
Quando è indicato solo il momento finale del termine, vanno escluse dal computo sia il dies a quo sia il dies ad quem; applicato al termine di cui all'art.127, comma 2, comporta che il deposito effettuato 4 giorni prima dell'udienza è tardivo.
art. 310 c.p.p.
Richiama l'applicazione della norma speciale sull'udienza camerale e conferma che il termine di cui all'art.127 è quello applicabile nel procedimento di appello cautelare.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma di riferimento per il motivo di cassazione che censura la motivazione della decisione impugnata (vizi di motivazione), motivo che però è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 585, comma 4, c.p.p.
"[f]ino a quindici giorni prima dell'udienza"
Citata nella giurisprudenza richiamata a titolo esemplificativo per illustrare il computo dei termini e la rilevanza della tempestività dei depositi documentali in vista dell'udienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare le memorie e i documenti depositati oltre il termine speciale (art.127, comma 2, c.p.p.) sono, di regola, inammissibili perché ledono il diritto di difesa e l'efficacia del contraddittorio scritto.
- Il computo del termine indicato in termini finali esclude dies a quo e dies ad quem (art.172, comma 5, c.p.p.); pertanto è necessario verificare con precisione la scadenza utile per il deposito.
- Se una parte introduce elementi probatori nuovi oltre il termine, la loro utilizzabilità dipende dal fatto che sia stato comunque garantito il concreto diritto al contraddittorio della controparte; il solo rinvio dell'udienza non è sufficiente se il contraddittorio non è realmente consentito.
- Quando il giudice di merito valorizza elementi nuovi introdotti tardivamente e tali elementi risultano decisivi per la decisione cautelare, la Corte di Cassazione può annullare l'atto e rinviare per un nuovo esame se il ritardo ha impedito alla difesa di confutare efficacemente le nuove prove.
- I motivi che censurano la motivazione possono restare assorbiti se la Cassazione accoglie questioni procedurali che rendono necessario il nuovo esame del merito.
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