Sentenza del 05/04/2023 n. 9445 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva emesso n.4 avvisi di accertamento e n.4 atti di contestazione per recuperi a tassazione (IRES, IRAP, IVA) e sanzioni per "omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura" per vari anni; la società impugnò gli atti: la CTP ridusse/parzialmente accolse le deduzioni; la CTR accolse l'appello dell'Agenzia e confermò gli atti; la società propose ricorso per cassazione che fu rigettato. Con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la società denunciò un presunto errore di fatto (art. 395, n.4 c.p.c.): 1) la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili per difetto di autosufficienza i primi tre motivi relativi alla validità della delega alla sottoscrizione degli avvisi (la società affermava di aver prodotto la delega); 2) sarebbero stati dichiarati inammissibili per genericità il quinto e sesto motivo (contestazione della valutazione dei documenti prodotti e dell'omessa valutazione da parte della CTR).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che le presunte inesattezze siano, in realtà, valutazioni di merito/errore di giudizio non rientranti nell'ipotesi di "errore di fatto" rilevante per la revocazione (art. 395 c.p.c., n.4). Ha inoltre rilevato che alcuni motivi erano comunque già stati esaminati e ritenuti infondati sul merito (es. principio sulla delega di firma). La società è condannata a rifondere le spese del grado (liquidate in Euro 7.200,00 oltre spese prenotate a debito) e si dà atto dell'eventuale pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8
norma sanzionatoria richiamata negli atti di contestazione per "omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura"; la questione riguarda l'irrogazione delle sanzioni ma non è stata ritenuta decisiva per la revocazione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
la delega alla sottoscrizione di atti impositivi è qualificata come delega di firma e non di funzioni: si tratta di un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, l'atto firmato resta imputabile all'organo delegante; la delega di firma può essere attuata anche tramite ordini di servizio o con indicazione della qualifica anziché nominativa
art. 391-bis c.p.c.
norma procedurale che disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze di cassazione; il ricorrente ha invocato questa via per denunciare un presunto errore di fatto
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
definisce il "errore di fatto" rilevante per la revocazione: deve essere un contrasto oggettivo tra la rappresentazione fatta nella sentenza e gli atti; deve essere immediatamente evidente, decisivo per l'esito e non configurabile come mera valutazione giuridica o di merito. La Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero errori di giudizio e non riconducibili a questo art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, se dovuto, da parte della ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammesso solo per errori di fatto oggettivi, immediatamente riscontrabili e decisivi; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche già compiute dalla Corte di cassazione.
- Se si contesta la validità della delega alla sottoscrizione degli atti impositivi, occorre dimostrare che la delega sia mancante o inefficace in modo tale da incidere sull'esistenza stessa dell'atto: la giurisprudenza considera la delega alla firma mero decentramento interno, dunque la sua assenza di regola non invalida automaticamente l'atto.
- Per rispettare il principio di autosufficienza nei motivi di ricorso (soprattutto in cassazione e in eventuali revoche), bisogna riprodurre o richiamare espressamente i documenti e i prospetti fondamentali: riferimenti generici alla documentazione nei gradi di merito sono spesso considerati insufficienti.
- Nel valutare se un "fatto" è decisivo ai fini della revocazione, bisogna dimostrare che, se correttamente accertato, avrebbe determinato una decisione diversa: mere omissioni o valutazioni diverse non soddisfano questo requisito.
- Le contestazioni sulla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito o di legittimità non costituiscono, di per sé, motivo valido per la revocazione; l'impugnante deve mostrare un contrasto oggettivo tra la sentenza e i documenti processuali.
- Quando si impugna per dubbi formali sulla sottoscrizione o sulla legittimità della firma, è prudente allegare la documentazione probatoria completa e chiarire esattamente in che modo l'eventuale vizio influisce sull'efficacia dell'atto impositivo.
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