Cassazione Penale, Sentenza n. 7900/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze (14/04/2022) che aveva condannato gli imputati per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2, cod. pen., in relazione all'art. 721 cod. pen., deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia, prevista dagli artt. 722 e 36 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omissione dell'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza. La Corte ha applicato direttamente la pena accessoria consistente nella pubblicazione per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia, determinandone la durata nel minimo di quindici giorni e prevedendo l'esecuzione a spese dei condannati.
Norme richiamate
art. 720 cod. pen. (commi 1 e 2)
Norma sostanziale relativa alla contravvenzione contestata; definisce il fatto-reato per cui gli imputati sono stati condannati.
art. 721 cod. pen.
Collegamento normativo richiamato nella sentenza di primo grado in relazione alla fattispecie contestata.
art. 722 cod. pen.
Prevede l'applicazione, in caso di condanna per determinate fattispecie, della pena accessoria della pubblicazione della sentenza; il richiamo va inteso in relazione all'art. 36, comma 2, quando non è prevista la pena dell'ergastolo.
art. 36 cod. pen.
Comma 2: disciplina la pubblicazione per estratto sul sito del Ministero della Giustizia come pena accessoria; comma 3: prevede che la pubblicazione sia eseguita d'ufficio e a spese dei condannati. La Corte ha interpretato il richiamo dell'art. 722 come riferito al comma 2.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione la facoltà di applicare direttamente pene accessorie quando non sono necessari accertamenti di merito; da qui la possibilità per la Cassazione di applicare la pubblicazione senza rinvio.
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di applicare una pena accessoria prevista dalla legge, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e, se non occorrono accertamenti di fatto, può applicare direttamente la pena accessoria ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Il richiamo dell'art. 722 all'art. 36 deve essere interpretato, quando non è in gioco l'ergastolo, come riferito al comma 2 dell'art. 36: la pubblicazione per estratto sul sito del Ministero della Giustizia è la misura prevista.
- La pena accessoria della pubblicazione va eseguita d'ufficio e a spese dei condannati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 36: il giudice o la Cassazione possono determinare la durata nei limiti di legge (qui il minimo di quindici giorni).
- Quando la mancata applicazione riguarda solo una pena accessoria di diritto e non comporta questioni di fatto, non è necessario il rinvio per nuovi accertamenti e la Cassazione può provvedere direttamente.
- In ricorsi promossi dal Pubblico Ministero sull'omissione di pene accessorie, la pronuncia può essere limitata all'annullamento parziale della sentenza precedente e al contestuale assoggettamento dei condannati alla pena accessoria omessa.
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