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Sentenza

Sentenza n. 1048/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: a) della nota della -OMISSIS-, a firma del titolare del servizio, che ha disposto la compensazione dell’importo di euro 38.912,00 riconosciuto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura per il danno da lesioni personali patite dal ricorrente; b) della nota-OMISSIS-, a firma del titolare del servizio; c) della nota del-OMISSIS- non conosciuta; d) ove occorra, nella parte di interesse del decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura n. -OMISSIS-, ove avesse autorizzato la Consap a disporre la contestata compensazione; e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202501135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della società concessionaria che ha compensato integralmente l'elargizione di 38.912 euro riconosciuta per danni da lesioni personali con un debito derivante dal contratto di mutuo, nonché il successivo atto di conferma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del Fondo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la compensazione integrale dell'importo di 38.912 euro, riconosciuto con decreto del Commissario Straordinario del Governo ai sensi della disciplina sulle vittime dell'usura, con il debito residuo di 58.052,50 euro relativo a un mutuo concesso dal Fondo. Ha dedotto la violazione degli artt. 14 della legge n. 108/1996, 6 del d.P.R. n. 60/2014, della legge n. 44/1999, degli artt. 1241 e seguenti del codice civile, della legge n. 241/1990 e del contratto di mutuo e dell'atto di concessione della gestione del Fondo; difetto assoluto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà e sviamento; violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, dei principi di buona fede e leale cooperazione, nonché elusione di precedenti giudicati amministrativi che avevano già escluso la sussistenza di un potere della concessionaria di procedere alla compensazione in fattispecie sostanzialmente identiche. Ha inoltre dedotto l'incompetenza del soggetto firmatario, il mancato riconoscimento di una somma di 170.000 euro confiscata in sede penale e la violazione dell'art. 33 del d.l. n. 48/2025, che ha introdotto l'art. 14-bis della legge n. 108/1996.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure di incompetenza, rilevando che il provvedimento era stato adottato dal titolare del Servizio Garanzie Finanziarie Fondo Usura e Estorsione, con funzioni dirigenziali, e che tale qualifica non era stata specificamente contestata. Ha escluso altresì che il ricorrente potesse pretendere l'utilizzo della somma confiscata in sede penale per la riduzione dei propri debiti, in mancanza di una norma attributiva di tale potere all'amministrazione. Ha respinto anche la censura relativa all'art. 14-bis della legge n. 108/1996, poiché l'applicazione delle disposizioni richiamate presupponeva la nomina di un esperto con funzioni di consulenza e assistenza, non risultata nella vicenda. Ha invece accolto i primi due motivi, richiamando i precedenti della stessa Sezione e del Consiglio di Stato, secondo cui manca una fonte normativa che attribuisca alla concessionaria il potere di compensare unilateralmente le somme spettanti al beneficiario con il debito derivante dal mutuo. Né il generico richiamo alla tutela dell'integrità patrimoniale del Fondo né il successivo richiamo alle norme civilistiche sulla compensazione sono sufficienti: la disciplina dell'atto di concessione, relativa alle modalità di recupero delle somme mutuate e non restituite, è autosufficiente e individua tassativamente gli strumenti utilizzabili, tra cui la ripetizione e, in caso di esito infruttuoso della diffida, il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, non la compensazione. La natura autoritativa del potere esercitato impedisce inoltre di fondarlo su disposizioni privatistiche. Le difese dell'amministrazione non possono integrare postumamente la motivazione del provvedimento. Il ricorso è stato quindi accolto e sono stati annullati il provvedimento di compensazione e l'atto di conferma. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo stato dimostrato che il reddito del familiare considerato dalla Commissione non doveva essere computato nel nucleo familiare, e il compenso del difensore è stato liquidato in 1.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 44/1999

    Costituisce la base normativa per il riconoscimento dell'elargizione in favore della vittima, nel caso concreto riferita al ristoro del danno da lesioni personali.

  • art. 14 l. 108/1996

    Disciplina il mutuo e le provvidenze del Fondo per le vittime dell'usura, comprese le ipotesi di revoca e recupero richiamate dal giudice.

  • art. 14, comma 9, l. 108/1996

    Prevede l'ipotesi di revoca del mutuo, dalla quale può derivare la ripetizione delle somme erogate, ma non attribuisce di per sé un generale potere di compensazione.

  • art. 6, comma 3, lett. b, d.P.R. 60/2014

    In caso di risoluzione o revoca legittima, abilita la concessionaria alla ripetizione delle somme già erogate; non viene interpretato come fonte del potere di compensazione.

  • artt. 1241 e seguenti c.c.

    Le norme civilistiche sulla compensazione non possono costituire, in via generica, il fondamento di un potere autoritativo di compensazione esercitato nella gestione del Fondo.

  • artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. 241/1990

    Sono richiamati con riferimento ai principi di legalità, motivazione, partecipazione e comunicazione dei motivi ostativi; il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto e non ammissibile la sua integrazione postuma.

  • art. 14-bis l. 108/1996

    Le disposizioni richiamate dal ricorrente presuppongono, nel caso considerato, il conferimento dell'incarico a un esperto con funzioni di consulenza e assistenza; tale presupposto non risultava integrato.

  • art. 33 d.l. 48/2025

    La disposizione, introduttiva dell'art. 14-bis della legge n. 108/1996, è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie ratione temporis.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    Sono stati applicati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso al difensore.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione o un concessionario esercita un potere autoritativo di recupero di somme pubbliche, la compensazione con un credito spettante al beneficiario richiede una specifica fonte normativa o una previsione espressa della disciplina concessoria; non è sufficiente il generico richiamo alla tutela dell'integrità patrimoniale del Fondo.
  • Se la disciplina normativa e l'atto di concessione individuano tassativamente le modalità di recupero delle somme mutuate e non restituite, quali la ripetizione e il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, il gestore non può introdurre una diversa modalità di compensazione unilaterale.
  • Le disposizioni civilistiche sulla compensazione non possono essere utilizzate, in via generica, per fondare un potere autoritativo non previsto dalla disciplina pubblicistica e concessoria del Fondo.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare la specifica norma attributiva del potere esercitato; il mero richiamo a finalità generali di tutela patrimoniale non soddisfa tale obbligo.
  • La motivazione del provvedimento non può essere integrata postumamente mediante le difese dell'amministrazione nel processo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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