Sentenza n. 1250/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile relativa al rinnovo della convenzione di ricovero e al pagamento della quota residuale della retta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato il Comune tenuto, previo rinnovo della convenzione stipulata per il ricovero, al pagamento della quota residuale della retta, determinata nella differenza tra l’importo complessivo di euro 1.065,00 e la quota di euro 570,56 gravante sul beneficiario, oltre alla rifusione delle spese di lite, rigettando la domanda riconvenzionale del Comune. Il ricorrente ha sostenuto che il giudicato contenesse una condanna del Comune al pagamento delle somme dovute a titolo di quota retta dal gennaio 2009 al settembre 2025, per complessivi euro 122.600,34, oltre alle mensilità successive. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, deducendo che la sentenza civile non contenesse una condanna al pagamento delle somme richieste per il periodo indicato e che esso avesse manifestato disponibilità a ottemperare mediante il rinnovo della convenzione, non perfezionato per la mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione necessaria alla verifica della permanenza dei requisiti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può interpretare il giudicato soltanto nei limiti risultanti dal tenore letterale della decisione e dal combinato disposto di motivazione e dispositivo. I poteri sostitutivi esercitabili sono di stretta interpretazione: il giudice amministrativo non può integrare il giudicato né risolvere questioni non decise dal giudice ordinario, perché ciò determinerebbe uno sconfinamento nella giurisdizione di quest’ultimo. Nel caso concreto, il Collegio ha rilevato un palese dubbio sul perimetro dell’accoglimento della domanda civile: la decisione non appariva riconducibile alla mera condanna al pagamento di somme già determinate e quantificate, poiché il pagamento era collegato al previo rinnovo della convenzione e coinvolgeva quindi profili relativi alla perdurante efficacia o al rinnovo della convenzione, non risolvibili mediante la sola lettura del dispositivo e della motivazione. Il giudizio di ottemperanza non poteva pertanto essere utilizzato per ottenere l’accertamento o l’integrazione di una condanna pecuniaria non chiaramente contenuta nel giudicato. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
esecuzione della sentenza della Corte d’Appello
Il giudizio di ottemperanza è stato proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base, unitamente all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve interpretare il giudicato entro i limiti del tenore letterale della decisione e del combinato disposto tra motivazione e dispositivo.
- Nell’esecuzione di una sentenza civile, i poteri sostitutivi del giudice amministrativo sono di stretta interpretazione e non consentono né l’integrazione del giudicato né la soluzione di questioni non decise dal giudice ordinario.
- Quando l’obbligo di pagamento risultante da una sentenza civile è subordinato al rinnovo o alla perdurante efficacia di una convenzione, l’ottemperanza non può essere utilizzata per trasformare tale statuizione condizionata in una condanna pecuniaria autonoma, se il giudicato non quantifica chiaramente le somme dovute e non definisce i presupposti del rinnovo.
- La presenza di un dubbio interpretativo sul perimetro della decisione civile, non risolvibile mediante il solo esame di motivazione e dispositivo, impedisce al giudice amministrativo dell’ottemperanza di accogliere una pretesa fondata su un’estensione del giudicato non espressamente risultante dalla pronuncia.
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