Cassazione Penale, Sentenza n. 36010/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sollevando due motivi: (1) inosservanza degli artt. 163 c.p. e 599 bis c.p.p., nonché mancanza e illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ratificato il "concordato in appello" senza pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena (beneficio ex art. 163 c.p.) che la difesa sosteneva fosse parte delle istanze sull'entità della pena; (2) inosservanza degli artt. 444 c.p.p. e 132-133 c.p., nonché carenza e illogicità della motivazione circa il trattamento sanzionatorio, lamentando insufficiente valutazione della dosimetria della pena e reliance su formule di stile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, ha accertato, sulla base del verbale d'udienza, che nel giudizio di appello le parti non avevano espressamente richiesto la sospensione condizionale della pena; la menzione di tale beneficio nella parte descrittiva della sentenza impugnata è stata ritenuta un mero refuso e non la prova che il beneficio fosse stato concordato, pertanto non era dovuta alcuna statuizione al riguardo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla misura della pena concordata in appello, richiamando il principio per cui la misura pattuita nel "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis c.p.p. non è sindacabile in cassazione salvo che la pena concordata sia illegale, circostanza non dedotta e non riscontrata. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Norma sostanziale che punisce il traffico di tabacchi lavorati esteri; reato contestato all'imputato per il possesso di 55,30 kg di tabacco estero.
art. 163 cod. pen.
Riguarda la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il beneficio debba essere espressamente richiesto e concordato tra le parti perché possa essere considerato parte del "concordato in appello".
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento in appello; la Cassazione ha richiamato il principio che la misura della pena concordata in questo istituto non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la pena concordata sia illegale.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come riferimento ai riti negoziali (patteggiamento); la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non rilevanti rispetto ai limiti del sindacato sul patteggiamento in appello.
art. 132 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena (limiti ed eventuale applicazione di circostanze); censurata dal ricorrente ma la Corte ha escluso il sindacato sulla congruità della pena pattuita.
art. 133 cod. pen.
Principio di individualizzazione della pena; richiamato dal ricorrente in relazione alla dosimetria, ma non ritenuto sindacabile in Cassazione quando la pena è frutto di concordato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale articolo.
legge 23 giugno 2017, n. 103, comma 56
Ha introdotto l'istituto del "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis c.p.p.; la Corte l'ha richiamata per affermare i limiti del sindacato di legittimità sulla pena concordata.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione alla valutazione sulla malafede del ricorrente; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ciò ha influito sulla determinazione della somma equitativa a carico del ricorrente.
Pronuncia Cassazione Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 (Rv. 279504)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il ricorso per cassazione non è ammissibile avverso la misura della pena concordata in appello, salvo ipotesi di illegittimità della pena stessa.
Massime di principio
- Il "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p. forma un negozio processuale che limita il sindacato in Cassazione sulla misura della pena: non si può impugnare la congruità della pena concordata se non è allegata e provata la sua illegittimità.
- Qualsiasi beneficio (es. sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.) deve essere espressamente richiesto e concordato in udienza perché possa essere considerato parte del concordato; omissioni formali nel verbale o nella richiesta possono impedire la statuizione sul beneficio.
- Errori materiali o refusi nella motivazione della sentenza (menzione di richieste non effettivamente formulate) possono essere ricondotti a mero errore formale se i verbali d'udienza dimostrano la realtà delle istanze; è quindi essenziale verificare il contenuto del verbale.
- Le censure generiche sulla 'insufficiente motivazione' o sulla dosimetria della pena sono spesso inammissibili quando la pena è frutto di un accordo tra le parti; il ricorso deve invece focalizzarsi su profili di illegittimità formale o sostanziale dell'accordo.
- Per evitare conseguenze negative (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), il difensore deve predisporre con cura le istanze nel concordato in appello e documentare eventuali profili di illegittimità della pena altrimenti non sindacabile.
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