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Sentenza

Sentenza n. 1346/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano - sez. Lavoro - n. 3189 pubblicata il 04.10.2023, resa dal Giudice del Lavoro dott. Luigi Pazienza nel giudizio R.G. n. 6445/2023 e notificata il 11.10.2023, anche con nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202503011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, con omesso accredito sulla carta del docente di euro 500 annui per gli anni scolastici riconosciuti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere loro l'accredito sulla carta del docente di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. La sentenza era stata notificata al Ministero quale titolo per l'esecuzione forzata. I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione spontanea del giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Nel corso del giudizio hanno dichiarato che le somme erano state integralmente corrisposte, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l'amministrazione ha integralmente corrisposto le somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Non è stata quindi adottata alcuna misura esecutiva ulteriore né è stata nominata un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza, considerata la necessità del ricorso per ottenere l'adempimento e tenuto conto della minima e stereotipata attività difensiva richiesta in questa materia. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'azione di ottemperanza e della richiesta di nomina del commissario ad acta; la nomina non è stata resa necessaria per l'intervenuto pagamento.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta come duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico, idoneo a valere come titolo per l'esecuzione forzata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • L'integrale adempimento intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, se il ricorso si è reso necessario a causa della precedente mancata esecuzione spontanea del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta non è necessaria quando l'amministrazione abbia integralmente eseguito, prima della decisione, l'obbligo derivante dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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