Sentenza del 24/02/2015 n. 3633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente dichiarato inammissibile il suo appello per il mancato deposito di una copia presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Secondo C.A., l'obbligo previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, sarebbe stato applicabile soltanto ai procedimenti iniziati dopo il 3 dicembre 2005 e non al suo procedimento, asseritamente già pendente prima di tale data.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. L'atto di appello era stato spedito tramite il servizio postale il 14-15 giugno 2007, quindi dopo l'entrata in vigore, il 3 dicembre 2005, della nuova disciplina che imponeva il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, a pena di inammissibilità, quando la notifica non fosse stata effettuata tramite ufficiale giudiziario. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro complessivi.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La norma imponeva un adempimento formale essenziale per il perfezionamento dell'appello: il mancato deposito della copia presso la Commissione Tributaria Provinciale comportava l'inammissibilità del gravame.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 7, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248
La modifica è entrata in vigore il 3 dicembre 2005.
La nuova disciplina, introducendo un onere processuale per l'appellante, si applica agli atti di appello notificati o perfezionati dopo la sua entrata in vigore, anche se il giudizio di primo grado era stato instaurato anteriormente.
Principio tempus regit actum
Gli atti perfezionatisi prima dell'intervento di una novella in materia processuale restano regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere.
Per stabilire quale disciplina processuale applicare occorre fare riferimento al momento in cui viene compiuto il singolo atto, salvo diverse disposizioni transitorie. Nel caso concreto, rilevava la data di notifica dell'appello, non quella di instaurazione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una riforma processuale introduce un nuovo onere a pena di inammissibilità, occorre verificare la data di perfezionamento dell'atto interessato, normalmente la notifica dell'impugnazione, e non soltanto la data di inizio del procedimento.
- In assenza di una specifica disciplina transitoria, gli atti processuali sono generalmente regolati dalla norma vigente al momento in cui vengono compiuti, secondo il principio tempus regit actum.
- Nel contenzioso tributario, il mancato rispetto di un adempimento espressamente previsto a pena di inammissibilità può impedire l'esame nel merito dell'impugnazione, anche se la contestazione sostanziale, come la prescrizione del tributo, potrebbe essere fondata.
- Prima di proporre un appello è necessario verificare sia le modalità di notifica sia gli ulteriori adempimenti di deposito presso il giudice di primo grado, applicando la disciplina vigente alla data dell'impugnazione.
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