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Risoluzione

Risoluzione n. 228 del 6/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che le ricariche della KAPPA Card per il servizio mensa sono pagamenti anticipati del corrispettivo e che l’IVA sorge al momento della ricarica. La società, con contabilità meccanizzata, può registrare i corrispettivi entro 60 giorni, ma deve farli concorrere alla liquidazione periodica; i corrispettivi del servizio di ricarica prestato dal negoziante sono invece imponibili con aliquota ordinaria.

Registrazione dei corrispettivi per ricariche KAPPA Card nelle mense scolastiche

Registrazione dei corrispettivi per ricariche KAPPA Card nelle mense scolastiche

La risoluzione esamina il trattamento IVA e gli obblighi di registrazione dei corrispettivi relativi alle somme versate dagli utenti per ricaricare la "KAPPA Card", utilizzata per accedere ai pasti nelle mense scolastiche gestite da una società interamente partecipata da enti pubblici. Viene inoltre chiarito il ruolo del negoziante convenzionato che incassa le somme per conto della società e il trattamento IVA della commissione a lui spettante.

Contesto fattuale e modalità operative descritte

La società istante, ALFA S.p.A., svolge servizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle mense scolastiche dei propri soci pubblici, oltre ad attività residuale verso privati. Per il pagamento del servizio mensa utilizza una tessera magnetica denominata "KAPPA Card", ricaricabile presso esercizi convenzionati del Comune B.

Le somme versate in contanti, con carta o bancomat presso il negozio convenzionato:

  • sono accreditate elettronicamente sulla tessera dell’utente;
  • vengono riscosse dall’esercente in nome e per conto della società;
  • sono comunicate alla società entro 24 ore, telematicamente o su supporto cartaceo;
  • sono riversate sul conto corrente della società entro il decimo giorno del mese successivo.

La società riconosce al negoziante una commissione pattuita contrattualmente. La società precisa inoltre di tenere già un registro delle fatture emesse e due registri corrispettivi, avvalendosi di contabilità meccanizzata.

Soluzione proposta dal contribuente

La società ritiene di poter:

  • istituire un nuovo registro dei corrispettivi per le ricariche della KAPPA Card;
  • effettuare una sola registrazione giornaliera, comprensiva di IVA, ripartita per aliquota;
  • registrare i corrispettivi entro 60 giorni dalla data di incasso da parte del negozio convenzionato, in quanto opera con contabilità meccanizzata.

Viene anche prospettato un esempio operativo nel quale una ricarica di euro 104,00 effettuata il 20 ottobre 2007 viene comunicata il giorno successivo, riversata l’11 novembre 2007 e registrata entro 60 giorni, con liquidazione IVA entro il 16 novembre 2007.

Qualificazione della somministrazione e aliquota IVA

L’Agenzia richiama la tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/1972, punto 37, che assoggetta ad aliquota IVA del 4% la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali, interaziendali e scolastiche, anche se effettuata in base a contratti di appalto o convenzioni.

Nel caso in cui la KAPPA Card sia utilizzata esclusivamente per il servizio mensa nei plessi scolastici convenzionati, il rapporto tra titolare della carta e società erogatrice è qualificato come rapporto sinallagmatico: il pagamento anticipato corrisponde alla prestazione del servizio di ristorazione.

Momento di effettuazione dell’operazione e natura della ricarica

La risoluzione afferma che la ricarica della tessera costituisce una forma di pagamento anticipato della somministrazione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972, il presupposto impositivo si verifica al momento della ricarica, e non al momento dell’effettiva fruizione del pasto.

La circostanza che l’incasso e il successivo riversamento siano effettuati da un soggetto terzo non impedisce tale conclusione. L’esercente convenzionato è considerato un mero intermediario che riscuote somme per conto della società.

Rapporto tra società ed esercente convenzionato

L’Agenzia qualifica il rapporto tra esercente e società come mandato all’incasso con rappresentanza. In tale schema:

  • l’esercente agisce in nome e per conto della società;
  • gli effetti giuridici del rapporto ricadono nella sfera della società mandante;
  • il rapporto sostanziale resta tra cliente e società erogatrice del servizio;
  • il negoziante è solo uno strumento operativo della politica commerciale della società.

Il riversamento delle somme alla società è considerato una mera movimentazione finanziaria, priva di rilevanza ai fini IVA.

Certificazione dei corrispettivi e fatturazione

Per le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie, l’articolo 2 del d.P.R. n. 696/1996 prevede l’esonero dall’obbligo di scontrino o ricevuta fiscale.

Resta fermo che:

  • se l’utente richiede fattura, deve essere possibile emetterla per conto della società nel rispetto dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972;
  • i negozi convenzionati devono comunque rilasciare un documento idoneo a provare l’incasso delle somme in nome e per conto della società;
  • il successivo riversamento delle somme non costituisce operazione rilevante ai fini IVA.

Registrazione dei corrispettivi con contabilità meccanizzata

Poiché la società utilizza contabilità meccanizzata, può avvalersi del termine più ampio previsto dall’articolo 1 del D.M. 11 agosto 1975, che consente le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

Resta però fermo che:

  • l’IVA a debito deve concorrere alla liquidazione del periodo in cui l’operazione è effettuata;
  • la registrazione tardiva nei limiti dei 60 giorni non sposta il momento di imputazione dell’imposta in liquidazione.

Trattamento del servizio di ricarica reso dal negoziante

Infine, la risoluzione precisa che il corrispettivo dovuto dalla società all’esercente convenzionato per il servizio di ricarica dei tesserini magnetici è rilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633/1972 ed è soggetto ad aliquota ordinaria.

Conclusione operativa

In sintesi, l’Agenzia riconosce che:

  • la ricarica della KAPPA Card è un pagamento anticipato della somministrazione mensa;
  • l’IVA sorge al momento della ricarica;
  • la società può registrare i corrispettivi entro 60 giorni in presenza di contabilità meccanizzata;
  • le somme incassate dal negoziante per conto della società non costituiscono di per sé operazioni IVA;
  • la commissione o il compenso per il servizio di ricarica reso dal negoziante è imponibile con aliquota ordinaria.

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