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Risoluzione

Risoluzione n. 230 del 6/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità del bonus aggregazioni ex legge n. 296/2006 a una fusione tra due società operative e indipendenti, precisando requisiti, limiti e possibili cause di decadenza dell’agevolazione.

Bonus aggregazioni per fusione tra ALFA e BETA

Bonus aggregazioni per la fusione tra ALFA e BETA

La risoluzione esamina un interpello relativo all’applicazione degli incentivi fiscali per le operazioni di aggregazione aziendale previsti dall’articolo 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il tema centrale è la possibilità per la società risultante da una fusione tra due imprese di servizi di fruire del riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio entro il limite di 5 milioni di euro.

Vicenda oggetto dell’interpello

Le società ALFA S.r.l. e BETA Service S.r.l., operanti nel settore delle pulizie civili e industriali, intendono realizzare un’operazione preparatoria e una successiva fusione:

  • ALFA possiede un immobile A/10 ad uso ufficio, da separare preliminarmente mediante scissione parziale proporzionale con costituzione di ALFA Immobiliare in accomandita semplice.
  • BETA possiede un immobile C/2 ad uso magazzino, da separare con analoga scissione parziale proporzionale e costituzione di BETA Immobiliare in accomandita semplice.
  • Successivamente, ALFA e BETA procederanno a fusione propria con costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, nella quale confluiranno tutte le attività e passività relative all’attività operativa di pulizie.

La fusione avrà effetti contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2008. In relazione all’operazione è prevista una stima dei valori economici delle società e un disavanzo da concambio stimato in circa euro 1.875.000, quasi interamente imputato ad avviamento e, per il residuo, ad attrezzature tecniche.

Posizione prospettata dalle società

Le istanti sostengono che sussistano tutte le condizioni richieste per accedere al bonus aggregazioni, in particolare perché:

  • la società risultante avrà forma di s.r.l. e sede legale e operativa in Italia;
  • entrambe le società sono operative da oltre due anni, svolgendo attività effettiva da lungo tempo;
  • le società non appartengono al medesimo gruppo, non sono controllate dallo stesso soggetto e non hanno rapporti partecipativi;
  • tra i soci non esistono vincoli di parentela;
  • tali condizioni sarebbero presenti ininterrottamente nel biennio precedente l’operazione.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che la disciplina agevolativa dei commi 242-249 della legge n. 296/2006 si applica alle operazioni effettuate nel biennio 2007-2008 e consente, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro, il riconoscimento fiscale gratuito:

  • del disavanzo da concambio derivante da fusioni e scissioni;
  • del maggior valore iscritto dalla conferitaria in caso di conferimento di azienda ex articolo 176 del TUIR.

Per le fusioni, il beneficio riguarda il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali imputati in bilancio per effetto del disavanzo da concambio, secondo corretti principi contabili.

Requisiti richiesti per l’agevolazione

L’Agenzia elenca i requisiti necessari:

  • soggettivo: la società risultante deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia;
  • oggettivo: l’aggregazione deve avvenire mediante fusione, scissione o conferimento d’azienda ex articolo 176 TUIR;
  • temporale: l’operazione deve essere effettuata negli anni 2007 o 2008;
  • operatività: le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni;
  • indipendenza: non devono appartenere allo stesso gruppo, non devono essere legate da partecipazioni e non devono essere controllate, neppure indirettamente, dallo stesso soggetto ex articolo 2359 c.c.;
  • anzianità delle condizioni: tali requisiti devono essersi mantenuti ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene soddisfatti i requisiti richiesti:

  • la società risultante dalla fusione avrà forma di s.r.l., rientrando tra i soggetti ammessi;
  • la fusione è operazione rilevante ai fini dell’articolo 172 TUIR e, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2008, rientra nel periodo agevolato;
  • le società dimostrano operatività negli esercizi 2006 e 2007 anche attraverso bilanci, visure camerali e ulteriori dati contabili;
  • dai dati fiscali risulta che entrambe sono società operative anche ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724/1994;
  • le società non appartengono allo stesso gruppo e non sono collegate da partecipazioni o controllo comune.

Partecipazione al consorzio e irrilevanza ai fini ostativi

Dalla documentazione emerge che ALFA e BETA fanno parte, dal 2003, di un consorzio con attività esterna denominato GAMMA SERVIZI, con quote rispettivamente del 25% e del 30%.

L’Agenzia esclude che tale partecipazione osti al beneficio, perché:

  • il comma 244 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 esclude solo le aggregazioni tra soggetti legati da un rapporto di partecipazione;
  • la partecipazione a un consorzio configura invece un rapporto contrattuale, non un vincolo partecipativo tra le due società;
  • la fusione non rappresenta una mera formalizzazione di una situazione già sostanzialmente unitaria, poiché le imprese restano autonome nella propria attività e delegano al consorzio solo la fase commerciale.

Disavanzo da concambio e importi rilevanti

L’Agenzia prende atto, con riserva di verifica nelle sedi competenti, che:

  • il disavanzo da concambio sarà pari a circa euro 1.875.000;
  • esso sarà imputato quasi integralmente ad avviamento e, per il residuo, ad attrezzature tecniche;
  • la fusione ha ad oggetto l’aggregazione di due complessi aziendali.

Di conseguenza, la società risultante potrà applicare il riconoscimento fiscale del valore di avviamento e dei beni strumentali entro il limite di 5 milioni di euro.

Decadenza dall’agevolazione e controlli ulteriori

La risoluzione richiama anche la causa di decadenza prevista dal comma 248 della legge n. 296/2006: la società risultante perde l’agevolazione se, nei primi quattro periodi d’imposta successivi all’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR, oppure cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi 242-249, salvo l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973.

Viene inoltre precisato che il parere riguarda esclusivamente la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione e non limita i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, compresa la verifica di eventuali più ampi disegni elusivi ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

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