Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 224 del 5/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria possono beneficiare del bonus fiscale di 150 euro previsto per il 2007 dall’art. 44 del d.l. n. 159/2007, se soddisfano gli altri requisiti richiesti. Il lavoro penitenziario è infatti qualificato come lavoro dipendente ai fini fiscali.

Bonus fiscale di 150 euro per i detenuti lavoratori dipendenti

Applicazione del bonus fiscale ai detenuti lavoratori

La risoluzione n. 224/E del 5 giugno 2008 affronta il quesito posto dal Ministero della Giustizia sull’estensione ai detenuti impiegati presso l’Amministrazione Penitenziaria della misura agevolativa introdotta dall’art. 44 del d.l. n. 159 del 2007. L’Amministrazione finanziaria conclude che tali soggetti possono accedere al beneficio, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.

Quadro normativo del lavoro penitenziario

La risoluzione richiama la legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina il lavoro penitenziario. In particolare:

  • l’art. 20, commi 1 e 5, stabilisce che negli istituti penitenziari va favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e ai corsi di formazione professionale;
  • l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, così da favorire il reinserimento sociale;
  • l’art. 22 prevede che le retribuzioni siano stabilite equitativamente in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato e non possano essere inferiori ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali.

Inquadramento fiscale del lavoro penitenziario

L’Agenzia richiama precedenti interventi interpretativi, in particolare la risoluzione 10 giugno 1976, n. 8/329, confermata dalla circolare 23 dicembre 1997, n. 326, per ribadire che la retribuzione percepita da detenuti e internati presenta gli stessi caratteri del reddito di lavoro dipendente. La peculiarità del rapporto penitenziario e il carattere obbligatorio del lavoro non impediscono tale qualificazione fiscale.

La risoluzione evidenzia inoltre elementi che confermano la sostanziale identità con il lavoro dipendente ordinario:

  • la retribuzione è agganciata ai contratti collettivi nazionali;
  • ai detenuti e agli internati che lavorano spettano le tutele assicurative e previdenziali previste dalla normativa sul lavoro;
  • sono riconosciuti gli assegni familiari secondo legge.

Disciplina del bonus di cui all’art. 44 del d.l. n. 159/2007

La misura agevolativa è descritta come un bonus di 150 euro per l’anno 2007, qualificato dalla norma come detrazione fiscale ma, secondo l’Agenzia, sostanzialmente configurabile come erogazione di somme non imponibili. Il beneficio è riconosciuto ai soggetti passivi Irpef residenti in Italia la cui imposta netta per il 2006 risulti pari a zero.

Il decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che individua i beneficiari e le modalità di erogazione, stabilisce che la misura si applica ai contribuenti titolari di specifiche categorie di reddito, tra cui il reddito di lavoro dipendente.

Modalità di attribuzione e chiarimenti interpretativi

La risoluzione richiama l’art. 2 del decreto 8 novembre 2007, secondo cui i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che nel mese di dicembre 2007 prestano attività lavorativa presso il sostituto d’imposta che ha rilasciato il CUD 2006 ricevono il beneficio automaticamente da tale sostituto nel mese di dicembre 2007, sulla base dei dati risultanti dalla certificazione.

Viene altresì richiamata la circolare 14 dicembre 2007, n. 68, che chiarisce che:

  • il bonus non riduce l’imposta, ma costituisce una somma non concorrente al reddito complessivo;
  • non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP;
  • per averne diritto occorre l’esistenza di un reddito complessivo, anche se l’imposta netta è pari a zero;
  • il bonus spetta anche a chi nel 2006 ha percepito un reddito inferiore alla no-tax area;
  • il beneficio spetta anche in caso di esonero dalla dichiarazione, se l’imposta sul reddito complessivo, ridotto delle deduzioni per progressività e per oneri di famiglia, risulta pari a zero.

Conclusione dell’Agenzia

Sulla base di tali presupposti, l’Agenzia delle Entrate afferma che i detenuti che hanno prestato attività di lavoro dipendente nel 2006 possono fruire del bonus fiscale del 2007, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa agevolativa. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.