Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 229 del 6/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia conferma che nel consolidato mondiale vanno incluse anche le nuove controllate non residenti acquisite dopo l’opzione, ma ammette per il solo 2008 l’esclusione delle società francesi considerate di dimensioni non rilevanti. Resta valido il consolidato mondiale già esercitato.

Consolidato mondiale: variazione dati e esclusione società non residenti di dimensioni non rilevanti

Consolidato mondiale: variazione dei dati e inclusione/esclusione di nuove controllate non residenti

La risoluzione n. 229/E del 6 giugno 2008 riguarda una comunicazione di variazione dei dati relativa a un’opzione già esercitata per il consolidato mondiale ai sensi del TUIR. Il documento esamina, da un lato, l’obbligo di includere nel perimetro del consolidato mondiale le società non residenti acquisite successivamente all’esercizio dell’opzione; dall’altro, la possibilità di escludere dal consolidato le società controllate di dimensioni non rilevanti.

Fatti esposti nell’istanza

ALFA SpA aveva già ottenuto parere favorevole il 25 ottobre 2005 per l’opzione al consolidato mondiale con effetto dal periodo d’imposta 2004. In data 23 gennaio 2008 ha trasmesso una comunicazione di variazione dei dati ai sensi dell’articolo 132, comma 5, del TUIR.

Nel secondo semestre 2007 la società istante ha acquisito, tramite BETA S.p.A., il controllo di società fiscalmente residenti in Francia. In particolare:

  • BETA S.p.A. è partecipata da ALFA SpA per il 68,38%;
  • BETA ha costituito in Francia BetaFrance SAS;
  • BetaFrance SAS ha acquistato il 100% del capitale di cinque società francesi proprietarie di parchi eolici: Parc Eolien A SAS, Parc Eolien B SAS, Parc Eolien C SAS, Parc Eolien D SAS e Parc Eolien E SAS.

BETA, pur avendone i requisiti, non ha aderito al consolidato nazionale facente capo ad ALFA per evitare l’interruzione del proprio consolidato nazionale. Nel gruppo risultano quindi in vigore due distinti regimi di consolidato nazionale, uno con consolidante ALFA e uno con consolidante BETA.

Quesiti posti dal contribuente

La società istante chiedeva:

  • se, a seguito della variazione dei dati ex articolo 132, comma 3, TUIR, sussistesse l’obbligo di includere nel consolidato mondiale 2008 i redditi e le perdite delle società controllate residenti in Francia acquisite tramite BETA;
  • se fosse necessario esercitare l’opzione per il consolidato nazionale congiuntamente a BETA, con conseguente interruzione del consolidato nazionale da essa instaurato;
  • in subordine, se fosse possibile escludere dal consolidato mondiale le società francesi per il fatto che sarebbero di “dimensioni non rilevanti”, ai sensi dell’articolo 132, comma 4, TUIR.

Soluzione interpretativa del contribuente

ALFA riteneva che, ai sensi dell’articolo 131 del TUIR, l’obbligo di consolidamento mondiale riguardasse solo le società non residenti già controllate alla data di esercizio dell’opzione. Secondo la tesi della società:

  • l’acquisto successivo di nuove società non residenti non comporterebbe automaticamente l’inclusione nel consolidato mondiale;
  • un diverso approccio porterebbe, in caso di acquisto dopo il 16 giugno del primo semestre, all’interruzione automatica del consolidato mondiale per mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 131, comma 2, TUIR.

In via subordinata, qualora l’inclusione fosse dovuta, la società chiedeva l’esclusione delle controllate francesi per dimensioni non rilevanti.

Orientamento dell’Agenzia sulla prima questione

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la disciplina del consolidato mondiale, contenuta negli articoli da 130 a 142 del TUIR, deve essere letta nel senso che la consolidante è tenuta a includere ogni nuova controllata non residente nel perimetro di consolidamento, purché ne sussistano i requisiti.

Tale conclusione è fondata sul principio di onnicomprensività “all in, all out”, che caratterizza il consolidato mondiale. Una soluzione diversa violerebbe questo criterio, oppure determinerebbe l’interruzione automatica del regime ogni volta che la consolidante acquisisca nuove società non residenti in periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.

Esclusione delle società controllate di dimensioni non rilevanti

Quanto alla richiesta di esclusione ai sensi dell’articolo 132, comma 4, TUIR, l’Agenzia ha ricordato che la norma consente di escludere dal consolidato mondiale le società controllate di dimensioni non rilevanti.

Nel caso specifico, le società francesi sono state ritenute di dimensioni non rilevanti sulla base dei dati forniti nell’istanza. In particolare, il valore complessivo della produzione degli ultimi bilanci approvati è pari a € 674.987,77, corrispondente allo 0,009% della somma del valore della produzione delle società partecipanti ai consolidati nazionale e mondiale della società istante.

L’esclusione è stata quindi ammessa sulla base delle dichiarazioni rese e con efficacia limitata al solo periodo d’imposta 2008, quale ultimo esercizio di efficacia dell’opzione.

Effetti dell’esclusione e conferma dell’opzione

L’Agenzia ha chiarito che l’esclusione delle società francesi consente una reale semplificazione nella determinazione del reddito imponibile, in quanto evita:

  • l’inclusione nel consolidato mondiale delle società residenti in Francia;
  • l’inclusione nel consolidato nazionale della società residente BETA.

Con tale esclusione, limitata al solo esercizio 2008, l’Agenzia ha confermato il precedente parere favorevole, ritenendo che continuino a sussistere le condizioni di efficacia dell’opzione già esercitata per il consolidato mondiale.

Condizioni di efficacia e controlli

La risposta è stata resa ai sensi dell’articolo 132, commi 3 e 5, del TUIR, ed è subordinata alla circostanza che:

  • i fatti esposti nell’istanza siano completi e veritieri;
  • i presupposti su cui si fonda la risposta corrispondano alle previsioni dell’emanando decreto di attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 142 del TUIR.

Infine, le Direzioni Regionali sono state invitate a vigilare affinché i principi della risoluzione siano applicati in modo uniforme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.