Sentenza del 21/03/2018 n. 1300 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Comunione immobiliare - Scioglimento - Aggiudicazione immobile - Base imponibile - Determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro effettuata secondo il criterio ordinario previsto dall’art. 44, comma 1, del d.P.R. 131/1986. Sosteneva di poter applicare il metodo cosiddetto "prezzo-valore", previsto dai commi 4 e 5 dello stesso decreto, utilizzando il valore catastale dell’immobile anziché il prezzo di aggiudicazione. La questione riguardava se tale regime fosse applicabile anche all’aggiudicazione avvenuta nel procedimento giudiziale di scioglimento della comunione immobiliare.
La decisione
La controversia è stata risolta in favore del contribuente. È stato riconosciuto che l’aggiudicatario può determinare la base imponibile mediante il metodo "prezzo-valore", nonostante l’acquisto sia avvenuto nel contesto di uno scioglimento giudiziale della comunione. La diversa modalità di acquisizione dell’immobile non giustifica un trattamento fiscale deteriore rispetto a fattispecie sostanzialmente analoghe, come gli acquisti derivanti da espropriazione forzata o da pubblico incanto.
Norme richiamate
Art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Prevede il criterio ordinario di determinazione della base imponibile per gli atti e i trasferimenti derivanti da procedure giudiziali, ma non impedisce l’applicazione del metodo prezzo-valore quando ne ricorrono i presupposti.
Art. 44, commi 4 e 5, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Consentono, per determinate cessioni immobiliari, di determinare la base imponibile sulla base del valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo dichiarato, secondo il metodo prezzo-valore. La disciplina è stata ritenuta applicabile anche all’aggiudicazione dell’immobile conseguente allo scioglimento giudiziale della comunione.
Massime di principio
- Il metodo prezzo-valore può essere applicabile anche quando l’immobile è acquistato tramite una procedura giudiziale, se la fattispecie è sostanzialmente omogenea rispetto alle ipotesi agevolate dalla normativa.
- La sola circostanza che l’acquisto derivi dallo scioglimento di una comunione immobiliare non basta a escludere il calcolo della base imponibile sul valore catastale.
- Nell’interpretazione delle norme tributarie occorre evitare disparità di trattamento tra modalità acquisitive analoghe, come aggiudicazione giudiziale, espropriazione forzata e pubblico incanto.
- Per applicare il prezzo-valore devono comunque essere verificati gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina, inclusa la natura dell’acquirente e dell’immobile e la corretta richiesta del regime nell’atto.
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