Cassazione Penale, Sentenza n. 12080/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 26/05/2022 che aveva parzialmente accolto l'appello del PM riformando la precedente ordinanza del Gip e disponendo, a vario titolo, misure cautelari (custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimora, obbligo di presentazione alla P.G.) per plurimi indagati in relazione a fatti contestati tra cui: capo 1 originariamente qualificato come associazione sovversiva (art. 270 c.p.) poi riqualificato in associazione per delinquere (art. 416 c.p.); vari episodi di violenza e resistenza a PP.UU.; sequestro di persona (capo n. 6 riqualificato); incendi e danneggiamenti. Le censure difensive hanno riguardato, in particolare: l'inutilizzabilità degli atti di indagine relativi alla fattispecie associativa per superamento del termine delle indagini preliminari (artt. 405 ss. c.p.p.); vizio di motivazione e carenza di elementi per ritenere configurabile l'associazione per delinquere; violazioni procedurali (tra cui la mancata richiesta cautelare su specifico capo ex art. 291 c.p.p. riferita al capo 70 per Bonadonna); illegittimità delle specifiche prescrizioni applicate (es. divieto di comunicare nella misura degli arresti domiciliari per Scavone); e contestazioni sulla sussistenza di gravi indizi per singoli addebiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto un accoglimento parziale dei ricorsi. In particolare: 1) ha ritenuto fondata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine relativi all'addebito originariamente iscritto come art. 270 c.p. (associazione sovversiva) perché acquisiti dopo il decorso del termine annuale delle indagini preliminari (art. 405 c.p.p.) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Torino affinché verifichi quali atti sono utilizzabili ai fini dell'addebito riqualificato ex art. 416 c.p. e, all'esito, rivaluti la configurabilità del reato associativo per Rossetto, Gentile, Lauriola, Bonadonna, Marzuoli e Raviola; 2) ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Bonadonna Andrea con riferimento al capo 70 perché il PM non aveva chiesto quella specifica cautela in sede di formulazione della richiesta al Gip (violazione art. 291 c.p.p.); 3) ha rigettato per il resto i ricorsi di Rossetto, Bonadonna e Raviola, confermando la sussistenza dei gravi indizi e l'adeguatezza delle misure per gli altri capi; 4) ha annullato l'adozione del divieto di comunicare imposta a Scavone e ha rinviato al Tribunale del riesame per la motivazione specifica circa la necessità di tale prescrizione; 5) ha dichiarato infondate o non ammissibili le restanti censure difensive relative alla qualificazione dei reati "fine" (rapina, resistenza a pubblico ufficiale, sequestro di persona riqualificato, ecc.), ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale del riesame su tali punti. In sintesi: annullamento e rinvio limitatamente agli atti relativi all'associazione (art. 416 c.p.) per alcuni indagati e per la prescrizione del divieto di comunicare per Scavone; annullamento senza rinvio per Bonadonna sul capo 70; conferma nel resto delle misure cautelari impugnate.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ricorda che per configurare l'art. 416 c.p. sono necessari elementi indiziari idonei a dimostrare un vincolo associativo stabile, con ruoli individuabili e struttura organizzativa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati; elementi neutri quali attività di gestione di un centro sociale non sono sufficienti.
art. 270 cod. pen. (associazione sovversiva)
La fattispecie è stata originariamente contestata e la Corte chiarisce che, ai fini dei termini di indagine, l'associazione sovversiva rientra tra i reati per i quali il termine è raddoppiato (termine annuale) ai sensi dell'art. 405 c.p.p., essendo punita con pena minima di cinque anni.
artt. 405-407 cod. proc. pen. (termini delle indagini preliminari)
La Corte afferma che il termine applicabile alla iscrizione relativa all'art. 270 c.p. è di un anno e che gli atti compiuti dopo la scadenza senza proroghe sono inutilizzabili; inoltre chiarisce che successive iscrizioni per delitti 'scopo' non fanno retroagire automaticamente la utilizzabilità degli atti per l'originaria iscrizione.
art. 291 cod. proc. pen. (formulazione della richiesta cautelare al Gip)
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa a Bonadonna sul capo 70 perché il PM non aveva richiesto al Gip misura cautelare per quel capo; di conseguenza l'appello del PM su quel capo non era ammissibile.
art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)
La Corte condivide la riqualificazione del capo n. 6 come sequestro di persona ove risulti che gli occupanti siano stati impediti, per un periodo apprezzabile, di uscire dallo stabile: per il sequestro non è richiesta l'impossibilità assoluta di libertà di movimento, è sufficiente un ostacolo tale da non consentire l'agevole ed immediato recupero della libertà.
art. 587 cod. proc. pen. (effetto estensivo dell'impugnazione)
La Corte ricorda che l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da alcuni ricorrenti può operare anche a favore dei non impugnanti quando si tratti di motivi non esclusivamente personali (ad esempio l'inutilizzabilità di atti probatori oggettiva).
art. 335 quater cod. proc. pen. (retrodatazione dell'iscrizione) introdotto dal d.lgs. n. 150/2022
La Corte richiama la disciplina sulla retrodatazione dell'iscrizione come esempio della tutela volta a evitare che iscrizioni tardive consentano lo svolgimento di indagini per un periodo eccedente i termini di legge; pur se la disciplina nuova non è applicabile al procedimento pendente, il principio rafforza la necessità del rispetto dei termini.
art. 619 cod. proc. pen. (motivazione della decisione in sede di impugnazione)
Richiamato per la correttezza formale della motivazione del Tribunale del riesame sulla durata delle indagini, con precisazioni della Corte su come debba essere interpretata la norma nei casi in esame.
Massime di principio
- Per reati gravi come l'associazione sovversiva (art. 270 c.p.) il termine di indagine applicabile, secondo la disciplina antecedente al d.lgs. 150/2022, può essere annuale; se il termine scade senza proroghe, gli atti di indagine compiuti dopo sono inutilizzabili e ciò può determinare l'annullamento della misura cautelare fondata su tali atti.
- La riqualificazione di un addebito in associazione per delinquere (art. 416 c.p.) richiede elementi indiziari specifici e non è sufficiente la mera partecipazione a eventi o la condivisione di idee: è necessario dimostrare una struttura e ruoli organizzativi stabili.
- La mera presenza in un luogo di scontri o la partecipazione a manifestazioni può integrare concorso morale o rafforzamento delle condotte altrui (art. 110 e artt. relativi alla resistenza a PP.UU.), ma la valutazione della gravità degli indizi rimane rimessa al giudice del merito salvo vizio di motivazione logico-giuridica.
- Le eccezioni sulla inutilizzabilità degli atti per superamento dei termini delle indagini vanno sollevate nella prima occasione utile; il riesame è idoneo a proporre tale eccezione se la questione diventa rilevante in quella sede.
- Non è ammissibile l'appello del PM in relazione a misure o capi per i quali il PM non aveva chiesto la custodia al Gip (violazione dell'art. 291 c.p.p.); ciò può comportare annullamento senza rinvio della decisione su quel capo.
- Prescrizioni aggiuntive ai domiciliari (es. divieto di comunicare con estranei) devono essere motivatamente giustificate dal giudice e non possono essere applicate senza specifica e adeguata motivazione.
- Nel caso di sequestro di persona la privazione della libertà non richiede una impossibilità assoluta di movimento: è sufficiente che l'agente abbia impedito, per un periodo apprezzabile, l'uscita o la libertà di allontanamento degli interessati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12003/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12004/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12005/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12007/2023 del 22/03/2023
- Sentenza penale · 22 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12010/2023 del 22/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →