Ordinanza n. 520/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2718 del 18.09.2025, con cui è stata rigettata l'istanza della ricorrente volta al riconoscimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito in Romania, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. DGOSV n. 9850 del 7 marzo 2025 con cui è stato richiesto il parere al Ministero dell'Università e della Ricerca; e per la declaratoria di inottemperanza/elusione del giudicato e nullità per elusione del giudicato del Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2718 del 18.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito in Romania, nonché gli atti presupposti, inclusa la richiesta di parere al Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e deducendo altresì l'inottemperanza o elusione del giudicato e la nullità del decreto per elusione del giudicato. In sede cautelare, il TAR ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore. Ha inoltre considerato già risolte dall'Adunanza plenaria le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo e ha ritenuto che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi debba essere rigorosa, alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Le eventuali differenze formative, secondo il quadro considerato dal giudice, possono essere superate mediante adeguate misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto ministeriale impugnato. Ha ravvisato i presupposti dell'art. 55 c.p.a., valorizzando sia i profili di possibile insufficiente istruttoria e motivazione del diniego, sia la posizione concreta della ricorrente, titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo indeterminato e destinataria di un provvedimento di conferma in ruolo. Il giudice ha disposto che l'eventuale fissazione dell'udienza di merito avvenga con separato avviso, qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della divergenza degli orientamenti giurisprudenziali in materia. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento né la dedotta nullità per elusione del giudicato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare
La tutela cautelare è concessa quando, nella valutazione propria della fase cautelare, risultano presenti i relativi presupposti; nel caso concreto il TAR ha sospeso il diniego ministeriale considerando i possibili vizi di istruttoria e motivazione e il pregiudizio connesso alla posizione lavorativa della ricorrente.
Adunanza plenaria, pronunce nn. 18-22/2022
le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 18-22/2022)
Il TAR richiama le pronunce dell'Adunanza plenaria per ritenere già risolta, ai fini cautelari, l'obiezione relativa alla mancanza di natura abilitante del titolo estero.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l'amministrazione deve esaminare in modo effettivo e completo la documentazione relativa all'intero percorso formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale non impongono automaticamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la conferma in ruolo nel settore cui si riferisce il titolo possono concorrere a dimostrare il pregiudizio rilevante ai fini della sospensione del diniego di riconoscimento.
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