Sentenza del 22/11/2017 n. 4794 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Intimazione di pagamento - Motivazione - Natura della pretesa - Difetto di giurisdizione - Incongruenza dell'iter logico giuridico seguito dal giudice di primo grado - Rimessione della causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione di primo grado è stata ritenuta erronea e la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/1992. Il giudice di rinvio dovrà esaminare dapprima l’intimazione di pagamento, verificarne la motivazione e soltanto successivamente valutare gli ulteriori documenti per individuare la natura della pretesa e la giurisdizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell’intimazione di pagamento e, in particolare, la sua motivazione e la corretta individuazione della natura della pretesa. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione analizzando direttamente la documentazione prodotta da una delle parti, senza esaminare preliminarmente il contenuto dell’intimazione impugnata. Tale iter logico è stato ritenuto incongruo, poiché la natura della pretesa deve essere accertata anzitutto sulla base dell’atto impugnato e, solo dopo averne eventualmente rilevato la carenza di motivazione, attraverso la documentazione processuale.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale quando dichiara la propria incompetenza o il difetto di giurisdizione.
La norma consente di rimettere la causa al giudice tributario di primo grado, in diversa composizione, quando la decisione di primo grado sia viziata da un’erronea pronuncia sul difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Per determinare la natura della pretesa e la giurisdizione competente occorre esaminare innanzitutto l’atto impugnato, non la documentazione prodotta successivamente dalle parti.
- La motivazione dell’intimazione di pagamento deve consentire al destinatario di comprendere origine, titolo e contenuto della pretesa; una motivazione insufficiente può impedire una corretta qualificazione della controversia.
- Il giudice non può dichiarare il difetto di giurisdizione sulla base di un percorso argomentativo che prescinda dal contenuto dell’atto impugnato o che integri quest’ultimo mediante documenti esterni.
- Se il giudice di primo grado ha seguito un iter logico errato nell’esaminare motivazione, natura della pretesa e giurisdizione, la causa può essere rimessa alla Commissione tributaria provinciale in diversa composizione.
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