Sentenza n. 237/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa è stata riferita a un appartenente alle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia concerneva, in particolare, l'operatività del beneficio anche in caso di cessazione volontaria, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la giurisprudenza consolidata dello stesso Tribunale e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non abbia natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Il termine del 30 giugno non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, quindi, non reintroduce la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella formulazione anteriore sostituita dall'art. 11 della l. n. 231/1990, non è tornata in vigore per effetto dell'abrogazione di quest'ultima norma.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è matura e la soluzione è conforme a giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude né disciplina il computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una precedente norma limitativa non comporta, in assenza di una specifica previsione, la reviviscenza della disciplina anteriore; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non reintroduce la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio dei sei scatti, ma regola esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo.
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