Sentenza del 07/06/2018 n. 1138 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Cartella di pagamento - Prescrizione - Termini ex art. 2948 cod. civ. e art. 2953 cod. civ..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento successive a cartelle notificate il 6 agosto 2004, relative a Tosap, Iciap e Ici per annualità pregresse, deducendo l’intervenuta prescrizione. Le intimazioni erano state notificate il 6 agosto 2014 e il 12 novembre 2014, quindi oltre cinque anni dalla scadenza del termine per impugnare le cartelle. L’agente della riscossione sosteneva invece che non esistesse un termine specifico di prescrizione della cartella e invocava la legge di stabilità 2014, ritenendo prorogato il termine di notifica fino al 21 dicembre 2014.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dei contribuenti e, riformando la decisione di primo grado, ha annullato le intimazioni di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti. Ha stabilito che la prescrizione decorre dal 61° giorno successivo alla notifica della cartella, una volta scaduto il termine per impugnarla, e che per i tributi periodici il termine ordinario è quinquennale. Il termine decennale si applica soltanto se il credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato. L’Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2948 cod. civ.
Il termine previsto per le imposte e tasse che devono pagarsi periodicamente ad anno è quinquennale.
Per i tributi locali periodici, come l’Ici e analoghi prelievi, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni, salvo l’esistenza di un valido atto interruttivo.
Art. 2953 cod. civ.
La prescrizione di durata decennale rimane soltanto quando il credito sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.
La notifica di una cartella non trasforma automaticamente la prescrizione quinquennale in decennale. Il termine decennale opera solo in presenza di un giudicato.
Art. 1, commi 618-624, legge di stabilità 2014
La disciplina invocata dall’agente della riscossione non è stata ritenuta idonea a escludere o prorogare la prescrizione maturata nel caso concreto.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016
La definitività della cartella non impugnata non determina, di per sé, la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale previsto per i crediti giudizialmente accertati.
Cassazione civile, ordinanze n. 27390/2017, n. 930/2018 e n. 1997/2018
Confermano l’applicazione del termine di prescrizione proprio del tributo anche dopo la notifica della cartella, in assenza di una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione decorre dal 61° giorno successivo, cioè dalla scadenza del termine ordinario per proporre impugnazione.
- Per i tributi periodici locali il termine normalmente applicabile è quinquennale, non decennale.
- La mancata impugnazione della cartella la rende definitiva, ma non converte automaticamente la prescrizione breve in prescrizione decennale.
- Il termine decennale si applica quando il credito sia stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale idoneo.
- Un’intimazione di pagamento notificata oltre il termine di prescrizione può essere annullata, purché l’ente dimostri di non aver compiuto validi atti interruttivi nel periodo intermedio.
- Per valutare la prescrizione occorre ricostruire tutte le notifiche e gli eventuali atti interruttivi tra la cartella e l’intimazione, nonché verificare la natura del tributo e l’eventuale esistenza di un giudicato.
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