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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19340/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma in appello della condanna per partecipazione a associazione con finalità di terrorismo (Rawti Shax) ai sensi dell'art. 270-bis, comma 2 c.p.. Il ricorrente contestava vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.), travisamento e omissione di valutazioni favorevoli: assenza del suo nome negli organigrammi e nelle liste degli affiliati, errata interpretazione di intercettazioni e conversazioni (compresa la nozione di "comitato segreto" e la conversazione del 24/4/2014), mancato accertamento del fatto che non avrebbe completato la formazione richiesta per l'ingresso nell'organizzazione, la qualificazione della sua condotta come semplice assistenza agli associati (art. 270-ter) anziché partecipazione, e vizi nella quantificazione della pena e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittime le valutazioni delle Corti di merito, osservando che le sentenze di primo e secondo grado costituiscono una "doppia conforme" integrabile ai fini del sindacato sulla motivazione. La partecipazione del ricorrente all'associazione terroristica Rawti Shax è stata confermata sulla base di un apprezzamento complessivo degli indizi: ruolo di "postino" tra il mullah Krekar (detenuto) e il capo della cellula italiana (Nauroz), attività di pacificazione interna, ospitalità e disponibilità verso membri apicali, trasmissione di direttive e idee relative alla jihad e a ipotesi di sequestro per ottenere la liberazione del mullah. La Corte ha escluso la riqualificazione in favoreggiamento/assistenza e ha ritenuto corretta la misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 270-bis c.p.

    La norma sull'associazione con finalità di terrorismo è stata interpretata nel senso che la partecipazione può emergere anche da condotte indirette e ripetute (es. intermediazione di messaggi, ruolo di 'postino' e di 'paciere'), non richiedendo necessariamente figura nell'organigramma formale; l'adesione può risultare da manifestazioni di disponibilità e condivisione ideologica.

  • art. 270-ter c.p.

    La Corte ha distinto la fattispecie dell'assistenza agli associati rispetto alla partecipazione: l'art. 270-ter (simile all'art. 418 c.p.) richiede l'estraneità dell'agente al sodalizio e la coincidenza temporale dell'assistenza con l'operatività dell'associazione; nel caso concreto le condotte accertate caratterizzano invece una stabile partecipazione.

  • art. 418 c.p.

    Richiamata per confronto; la giurisprudenza utilizza i parametri della norma per delimitare il confine fra assistenza a singoli e partecipazione attiva al sodalizio: l'assistenza presuppone estraneità al gruppo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La censura per vizio di motivazione/travisamento è valutata alla luce del principio che, nella cosiddetta "doppia conforme", il ricorso per cassazione può contestare il travisamento solo se l'elemento probatorio dedotto come travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; inoltre il travisamento deve essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.

  • artt. 192 e 533 c.p.p.

    Richiamati in relazione ai limiti dell'apprezzamento delle prove e alle regole sulla motivazione; la Corte ricorda che l'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento decisivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che l'incensuratezza, di per sé, non obbliga al riconoscimento delle attenuanti generiche e che la loro concessione richiede motivazione specifica sui profili personali e sul fatto.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla dosimetria, osservando che la pena inflitta rientra nella media edittale e che il richiamo complessivo agli elementi valutati è sufficiente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; citata per formulare il contesto procedurale in cui si è svolta l'udienza.

Massime di principio

  • In casi di associazione terroristica l'appartenenza può essere dimostrata mediante un apprezzamento unitario di indizi e condotte concrete (anche online) e non richiede necessariamente la presenza del nome dell'imputato in organigrammi o liste formali.
  • Il ruolo di "intermediario" o "postino" nelle comunicazioni tra vertici detenuti e soggetti in libertà, se reiterato e funzionale all'organizzazione, è idoneo a integrare la partecipazione al sodalizio.
  • La qualificazione della condotta come assistenza a singoli (art. 270-ter/418 c.p.) richiede l'estraneità dell'agente al gruppo; la semplice ospitalità o consulenza rivolta a membri apicali può invece dimostrare disponibilità organica e adesione quando sia inserita in un quadro di collaborazione stabile.
  • Le intercettazioni e il linguaggio cifrato sono oggetto di valutazione di fatto del giudice di merito; la cassazione può sindacare tale interpretazione solo per manifesta illogicità o per travisamento decisivo che disarticoli il ragionamento probatorio.
  • Nel sistema della cosiddetta "doppia conforme" il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è più restrittivo: il ricorrente deve indicare specificamente elementi nuovi o travisati che incidano evidentemente sulla logica probatoria.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena richiedono motivazione specifica: l'incensuratezza da sola non basta e il giudice deve indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.

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