Cassazione Penale, Sentenza n. 20167/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, accogliendo il reclamo del detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, aveva disposto che la Direzione della Casa Circondariale consentisse al detenuto di acquistare tramite l'impresa di mantenimento un lettore CD e CD musicali sigillati e contrassegnati SIAE. Il Ministero deduceva eccesso di potere della giurisdizione sul merito amministrativo, violazione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del regolamento esecutivo (in particolare richiamando art. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., nonché art. 40 Reg. es. Ord. pen. e la Circolare DAP 2/10/2017 art. 14.1), sostenendo che il divieto rientrerebbe nelle esigenze di sicurezza proprie del regime differenziato e che la materia è riservata a norme e atti amministrativi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. La Corte ha affermato che, sebbene le norme più datate sul regolamento possano non imporre una preclusione assoluta all'uso ricreativo di lettori CD, l'autorizzazione in regime 41-bis richiede un bilanciamento tra diritto al trattamento e esigenze di sicurezza. Ha ritenuto insufficiente l'argomentazione del Tribunale che si è limitato a richiamare l'acquisto tramite impresa di mantenimento, precisando che la Direzione deve poter prevenire manomissioni e flussi comunicativi illeciti e che autorizzare l'ingresso dei dispositivi potrebbe comportare oneri organizzativi e tecnici non sempre esigibili. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
La Corte ricorda che l'art. 41-bis prevede limitazioni del trattamento finalizzate a evitare comunicazioni illecite e mantenere l'isolamento dall'ambiente criminale; tale regime giustifica restrizioni sull'introduzione e l'uso di dispositivi che possano agevolare comunicazioni, salvo che la direzione d'istituto non dimostri la possibilità di garantire la sicurezza mediante adeguate verifiche tecniche e organizzative
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Richiamato dall'Amministrazione a supporto delle competenze amministrative in materia di trattamento e organizzazione carceraria; la Corte rileva che non è esclusa la sindacabilità giurisdizionale, ma il giudice deve tener conto degli oneri organizzativi e delle esigenze di sicurezza evidenziate dall'Amministrazione
art. 69 Ordinamento penitenziario
L'Amministrazione sosteneva che molte scelte interne siano non giustiziabili ai sensi dell'art. 69; la Corte afferma invece che l'intervento giudiziale è possibile quando sussista un pregiudizio grave ai diritti del detenuto, ma il giudice deve valutare se l'ordine amministrativo imponga adempimenti inesigibili all'Amministrazione
art. 40 Regolamento esecutivo (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)
La norma, storicamente limitativa (uso di lettori per lavoro e studio previa autorizzazione), non stabilisce una preclusione assoluta all'uso ricreativo dei lettori CD, alla luce dell'evoluzione tecnologica; tuttavia non impedisce che, per ragioni di sicurezza e organizzazione, l'Amministrazione limiti l'uso in particolari contesti come il 41-bis
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 14.1
La circolare disciplina l'uso di televisori, radioline e modalità di impiego di computer e supporti informatici nei reparti 41-bis; la Corte osserva che la circolare non vieta espressamente l'acquisto di lettori CD musicali, ma fornisce il quadro nel quale l'Amministrazione può motivare restrizioni per ragioni di sicurezza
Massime di principio
- Il diritto del detenuto ad attività trattamentali e a "piccoli gesti di normalità" (es. ascolto di musica) va bilanciato con le esigenze di sicurezza, specie in regime 41-bis
- Norme regolamentari che limitano l'uso di dispositivi per lavoro o studio non costituiscono necessariamente un divieto assoluto all'uso ricreativo, ma consentono all'Amministrazione di porre restrizioni motivate
- L'acquisto tramite impresa di mantenimento o il contrassegno SIAE, da soli, non bastano a garantire la sicurezza: è necessaria una verifica tecnica e organizzativa circa il rischio di manomissione e di veicolazione di contenuti illeciti
- Il giudice che sindaca un provvedimento amministrativo in materia carceraria deve verificare se l'autorizzazione impugnata richiederebbe all'Amministrazione adempimenti "inesigibili" (oneri tecnici, risorse umane, controlli) che giustifichino la decisione di vietare l'ingresso dei dispositivi
- In reparti sottoposti a regimi speciali l'Amministrazione ha margine di organizzazione: la legittimità del divieto è valutata in rapporto alla concretezza delle esigenze di sicurezza e alla sostenibilità degli accorgimenti richiesti per consentire l'uso
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