Cassazione Civile, Ordinanza n. 16724/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di enfiteusi su alcuni terreni. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l'affrancazione in favore della detentrice del fondo, quantificando il prezzo da pagare entro un termine. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del Ministero e dell'Agenzia del demanio, ritenendo che, nel sistema codicistico dell'enfiteusi, la domanda di affrancazione dell'enfiteuta prevalga sulla domanda di devoluzione proposta dal concedente anche quando quest'ultimo alleghi un grave inadempimento, consistente nell'asserita abusiva edificazione sui terreni concessi e nella violazione della buona fede. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, le amministrazioni hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 960 e 972 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito prevalenza al diritto potestativo di affrancazione senza considerare la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta e la finalità speculativa della sua condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel sistema degli artt. 971, 972 e 973 c.c., la domanda di affrancazione dell'enfiteuta prevale sulla domanda del concedente di devoluzione o di risoluzione per inadempimento. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 1453 c.c.
È evocato dai ricorrenti come norma generale sulla risoluzione per inadempimento, ma la Corte ribadisce che nel rapporto enfiteutico opera la disciplina speciale.
art. 960 c.c.
È citato tra le norme asseritamente violate; nel ragionamento della Corte rileva il quadro normativo dell'enfiteusi.
art. 971 c.c.
È richiamato quale parte del sistema codicistico che disciplina affrancazione e devoluzione dell'enfiteusi.
art. 972 c.c.
La Corte lo interpreta nel senso che la domanda di affrancazione dell'enfiteuta prevale sulla domanda di devoluzione del concedente.
art. 973 c.c.
È richiamato insieme agli artt. 971 e 972 c.c. quale complesso normativo che regola i rapporti tra affrancazione, devoluzione e risoluzione nell'enfiteusi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema dell'enfiteusi, la domanda di affrancazione del fondo proposta dall'enfiteuta prevale sulla domanda del concedente di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, anche quando il concedente alleghi un inadempimento grave.
- La disciplina speciale dell'enfiteusi prevale sulla regola generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., sicché il concedente non può far valere la devoluzione in modo da paralizzare il diritto potestativo di affrancazione.
- Ai fini della regolazione delle spese e degli oneri processuali, la parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato non è soggetta al meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16667/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16681/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16683/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16684/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →