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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42040/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.) e per il reato di fuga dopo incidente (art. 189, comma 6 c.d.s.). Il ricorrente contestava: (I) l'assenza della condotta di fuga, sostenendo di essersi fermato e di essersi allontanato solo dopo aver chiamato il 118; (II) carenza di motivazione e violazione del principio di correlazione per l'omicidio colposo, in quanto la Corte territoriale non avrebbe svolto un giudizio controfattuale né indicato il comportamento alternativo lecito e avrebbe fatto riferimento alla violazione dell'art. 191 c.d.s. non compresa nel capo di imputazione; (III) vizio di motivazione in ordine all'evitabilità dell'evento, richiamando la deposizione del teste secondo cui il pedone sarebbe sceso improvvisamente; (IV) vizi nella determinazione della pena e mancata individuazione del reato prevalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure generiche e prive di confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato la legittimità della qualificazione del fatto come reato di fuga: il ricorrente aveva effettuato solo una sosta momentanea e si era allontanato dopo la chiamata al 118 senza fornire le proprie generalità. Ha altresì ritenuto corretta la ricostruzione dell'omicidio colposo, escludendo il caso fortuito alla luce degli elementi probatori e affermando che la mancata riduzione della velocità e la violazione dell'art. 191 c.d.s. configurano profili di colpa compatibili con l'imputazione. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state considerate attinenti al merito e infondate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen., comma 2

    Riferito al delitto di omicidio colposo. La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento del conducente (mancato rallentamento, omissione della precedenza) abbia concretizzato la colpa punibile ai sensi di questa norma.

  • art. 189 cod. strada, comma 6

    Norma sul dovere di fermarsi e prestare assistenza dopo un sinistro con lesioni. La Cassazione conferma che la mera sosta momentanea seguita da allontanamento senza fornire generalità può integrare il reato di fuga; si tratta di un reato omissivo di pericolo, non dipendente dall'effettivo danno alle persone.

  • art. 191 cod. strada

    Prescrive obblighi di prudenza e di comportamento nei pressi dei passaggi pedonali. La Corte ha ritenuto che la violazione di tale regola abbia costituito un elemento della colpa rilevante ai fini dell'omicidio colposo, pur non essendo espressamente dettagliata nel capo di imputazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1

    Richiamata nella motivazione del ricorso per definire le censure. Non incidente sulla decisione di inammissibilità, che è stata decisa per genericità delle doglianze.

  • art. 516 e art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza: la giurisprudenza consente, nei reati colposi, l'aggiunta o la specificazione di profili di colpa emersi dagli atti, senza violare obblighi di nuova contestazione quando resta invariata la natura colposa della condotta.

  • art. 81 cod. pen.

    Men- zionato nella censura sul cumulo/individuazione del reato più grave; la Corte osserva che i reati non erano stati unificati per continuazione, rendendo ininfluente la doglianza.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente all'impossibilità, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, di rilevare in sede di cassazione cause di non punibilità (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).

Massime di principio

  • Una sosta momentanea seguita dall'allontanamento senza fornire le proprie generalità può integrare il reato di fuga ai sensi dell'art.189 c.d.s.; non è necessario che l'agente abbia mai raggiunto o contattato le forze dell'ordine sul posto.
  • Nei reati colposi il giudice può valorizzare, nell'ambito della stessa contestazione generale della condotta colposa, specifici profili di negligenza emersi negli atti processuali anche se non dettagliatamente enunciati nell'imputazione, senza violare il principio di correlazione purché resti la stessa natura del fatto.
  • Le valutazioni sulla evitabilità dell'evento (es. capacità del conducente di evitare l'urto con maggior prudenza) costituiscono valutazioni di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate in modo congruo.
  • Per contrastare un'accusa di fuga è utile documentare che, oltre alla sosta, si sono fornite immediatamente le proprie generalità o si è atteso l'intervento delle forze dell'ordine; la sola chiamata del 118 non è necessariamente sufficiente a escludere la fuga.
  • Le censure meramente generiche o non confrontate con le motivazioni della sentenza di merito rischiano di determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

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