Cassazione Penale, Sentenza n. 2671/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che in parziale riforma aveva dichiarato non doversi procedere per un episodio per mancanza di querela, aveva assolto per altro capo (art. 491 c.p.) e aveva confermato la condanna per un residuo episodio di truffa. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 81 c.p., contestando la qualificazione come artifici e raggiri degli atti posti in essere; (2) errata applicazione dell'art. 533 c.p.p., sostenendo che la motivazione si fondava su condotte non emerse in dibattimento (consegna di assegni/vaglia); (3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta difformità tra imputazione e fatto ritenuto; (4) violazione della lett. d) dell'art. 606 c.p.p. per mancata ammissione di una perizia grafologica utile a dimostrare la non riconducibilità delle sottoscrizioni al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità dei motivi, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato compiutamente con la motivazione della Corte di appello e si sia limitato a proporre una lettura alternativa dei fatti. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito circa la condotta fraudolenta per il residuo episodio, richiamando la coerenza tra elementi documentali e dichiarazioni testimoniali acquisite. Per tale inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferimento al delitto di truffa: la Corte di merito ha ritenuto provati elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base di elementi documentali e testimonianze; la Cassazione rileva che il ricorrente non ha contestato specificamente tali valutazioni di fatto.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla recidiva; la Corte d'appello ha rideterminato la pena per il residuo episodio tenendo conto della recidiva contestata.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma sulla prova della consegna di cose o titoli: il ricorrente contestava che la sentenza si basasse su condotte non provate (consegna di assegni/vaglia). La Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente valutato dichiarazioni e riscontri documentali, quindi il motivo è generico.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in quanto le parti si sono confrontate sul fatto ricostruito e il ricorrente non ha dimostrato concreto pregiudizio per la difesa.
art. 606, lett. d) cod. proc. pen.
Censura sulla motivazione per omessa valutazione di una prova decisiva (perizia grafologica): la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata perizia alla luce del complesso degli elementi documentali e testimoniali ritenuti credibili.
art. 493 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte di appello ha considerato tali dichiarazioni, acquisite ai sensi dell'art. 493, nel valutare la prova.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di inammissibilità per genericità dei motivi: la Cassazione sottolinea che il ricorso deve confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito, pena l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna alle spese del procedimento e, ravvisando colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, ha ordinato il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito, indicando errori di diritto o contraddizioni logiche; esporre una lettura alternativa dei fatti senza specificità comporta inammissibilità.
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione del merito o per riformulare la valutazione della prova; errori nella valutazione delle testimonianze o della documentazione sono sindacabili solo se emergono vizi logico-giuridici ben puntuali.
- La contestazione della mancanza di prova di una condotta (es. consegna di titoli) richiede di indicare in che modo la valutazione probatoria del giudice di merito sia illogica, contraddittoria o priva di riscontro, non la sola riproposizione di una versione alternativa.
- Per eccepire la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.) è necessario dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa; la mera difformità formale non è sufficiente.
- La richiesta di accertamenti peritali deve essere supportata da una specifica indicazione del ruolo decisivo che l'esame avrebbe avuto; se il giudice di merito ritiene i documenti e le testimonianze sufficienti, la mancata perizia può essere ritenuta non determinante.
- Proporre ricorso temerario o generico può comportare non solo il rigetto ma anche l'imposizione di sanzioni (spese e ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
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