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Ordinanza

Ordinanza n. 98/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale di Verona che ha individuato un diverso comitato quale organizzatore della sfilata del Venardi Gnocolar 2026 e ha prenotato a suo favore un contributo di 75.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comitato ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e formulando anche una domanda risarcitoria, la deliberazione con cui il Comune di Verona ha individuato il Comitato Benefico Festa de la Renga quale soggetto organizzatore della Grande sfilata del Venardi Gnocolar 2026, con contestuale prenotazione di un contributo pubblico. Il ricorrente aveva organizzato l'evento negli anni precedenti, dal 2018, e ha contestato la scelta comunale, ritenendo di avere una posizione qualificata rispetto all'organizzazione della manifestazione. Dal provvedimento emerge inoltre che il Comitato aveva rappresentato al Comune la necessità di contributi significativi per organizzare il Carnevale e che risultavano pendenti un contenzioso con il Ministero della Cultura relativo alla revoca di contributi per gli anni 2023-2024 e una vertenza con il Comune per il contributo relativo al 2025. Il Comune ha sostenuto la necessità di individuare un soggetto dotato di adeguati requisiti economico-finanziari, considerata la complessità logistica e finanziaria dell'evento, le esigenze di sicurezza e gestione delle emergenze e il coordinamento con le iniziative connesse alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il ricorrente non risultava titolare di una legittimazione esclusiva all'organizzazione della sfilata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il Comune disponga del potere di autorizzare gli spettacoli e i trattenimenti in luogo pubblico e che la valutazione circa la possibile non piena capacità economico-finanziaria del Comitato ricorrente, soprattutto in relazione agli oneri di sicurezza dell'evento, non fosse manifestamente priva di fondamento, alla luce delle esigenze finanziarie rappresentate dallo stesso Comitato e dei contenziosi pendenti relativi a contributi pubblici. Il precedente svolgimento dell'evento da parte del ricorrente non gli attribuiva una legittimazione esclusiva. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che il Comune aveva previsto il coinvolgimento del Comitato ricorrente e della maschera Papà del Gnoco nella sfilata principale e aveva autorizzato il Comitato a realizzare tutte le altre manifestazioni del Carnevale 2026, caratterizzate da minori impegni economico-finanziari. Ne è derivato, in sede cautelare, un giudizio positivo sulla ragionevolezza del bilanciamento degli interessi operato dall'amministrazione, volto a garantire lo svolgimento dell'evento in condizioni di sicurezza assicurando al contempo una partecipazione significativa del ricorrente. È stata ritenuta insussistente la necessità di concedere la misura cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 19, comma 1, n. 5, e 68, comma 1, n. 6, d.P.R. 616/1977

    Le disposizioni sono richiamate quale fondamento del potere comunale in materia di autorizzazione degli spettacoli e dei trattenimenti in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.

  • art. 68 r.d. 773/1931

    La disposizione è richiamata quale base del potere del Comune di autorizzare spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il precedente svolgimento di una manifestazione da parte di un soggetto privato non attribuisce, in assenza di uno specifico titolo o di una previsione normativa, una legittimazione esclusiva alla sua organizzazione negli anni successivi.
  • Nella scelta del soggetto cui affidare l'organizzazione di un evento pubblico, l'amministrazione può valutare la capacità economico-finanziaria dell'organizzatore in relazione alla complessità logistica dell'iniziativa, agli oneri di sicurezza e alla gestione delle emergenze.
  • In sede cautelare, la scelta amministrativa di individuare un organizzatore diverso da quello precedentemente incaricato non può essere sospesa quando la valutazione sulla sua capacità economico-finanziaria non risulti manifestamente priva di fondamento e sia collegata a concrete esigenze di sicurezza e organizzazione dell'evento.
  • Il bilanciamento degli interessi può risultare ragionevole quando l'amministrazione esclude un soggetto dall'organizzazione dell'evento principale per esigenze economico-finanziarie e di sicurezza, ma ne assicura comunque il coinvolgimento nell'evento e l'organizzazione di ulteriori manifestazioni.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneRegioni e rapporti tra livelli di governoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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