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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30416/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 1999 e 2000 con disconoscimento di costi e accertamento di maggiori ricavi (IRPEF, IRAP, IVA). Controversia centrale sull\'esclusione dalla determinazione del reddito della vendita degli scarti di produzione: l\'Ufficio aveva applicato una percentuale di scarto dell\'1% mentre il contribuente aveva prodotto fatture di vendita degli scarti. La Corte di appello (CTR Salerno) aveva rigettato la deduzione relativa agli scarti con motivazione sintetica; la Corte di Cassazione aveva poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso per mancata specificità, ritenendo che il contribuente non avesse riprodotto/indicato gli atti impositivi e le fatture. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione denunciando errori percettivi della Corte di Cassazione circa l\'inesistenza della produzione/trascrizione degli avvisi e delle fatture che, invece, risultavano negli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione: ha ritenuto che la Corte di legittimità avesse commesso errori percettivi (ha dato per non prodotti documenti che invece risultano negli atti) tali da aver inciso in modo essenziale sulla declaratoria di inammissibilità; ha quindi revocato la sentenza del 9 luglio 2014 nella parte che aveva dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso originario, ha accolto i terzo e quarto motivi del ricorso per cassazione, ha cassato la sentenza della CTR della Campania - Sezione staccata di Salerno e ha rimesso la causa al giudice di merito per nuovo esame della documentazione prodotta dal contribuente. Inoltre è stata rilevata l\'inammissibilità del controricorso dell\'Ufficio per tardiva notificazione.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamento della revocazione: il ricorso è stato ammesso perché deduceva l\'errore percettivo della Corte di legittimità nell\'accertare la non produzione di documenti che invece risultavano dagli atti

  • art. 366, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ.

    Requisiti di esposizione dei fatti rilevanti nel ricorso per revocazione e necessità di specificità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse descritto sufficientemente i fatti richiesti

  • art. 370, cod. proc. civ.

    Termine per la notificazione del controricorso: la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell\'Ufficio per essere stato notificato fuori termine

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Censura di violazione di legge e di omessa/insufficiente motivazione: il ricorso originario imputava alla CTR la mancata verifica e motivazione sul raffronto tra acquisti, prodotti venduti e scarti fatturati

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 600

    Norma richiamata nel ricorso originario come parametro per il corretto raffronto tra acquisti e vendite ai fini fiscali; la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse adeguatamente motivato il controllo rispetto alla documentazione prodotta

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Menzionato in più punti del fascicolo come norma richiamata relativamente a omesso raffronto documentale (possibile sovrapposizione testuale nei capi di imputazione); la decisione si concentra comunque sull\'obbligo di verifica documentale e motivazionale del giudice d\'appello

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Predisposizione della trattazione in camera di consiglio senza discussione orale: la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo la disciplina emergenziale richiamata

Massime di principio

  • Quando si propone ricorso per Cassazione è essenziale riprodurre e indicare chiaramente, per ciascun motivo, gli atti impositivi e le fatture rilevanti; l\'assenza apparente di tali riproduzioni può comportare l\'inammissibilità del motivo
  • Se la Corte di legittimità fonda la decisione su una percezione erronea della presenza/assenza di documenti che risultano invece dagli atti, è possibile ottenere la revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c.
  • In tema di accertamenti fiscali, quando il contribuente sostiene la rettifica dei ricavi per vendita di scarti, il giudice di merito deve esaminare e motivare esplicitamente il raffronto numerico tra acquisti, produzione, vendite e scarti fatturati; la mancanza di tale percorso logico può configurare omessa o insufficiente motivazione
  • I termini processuali per notifiche e controricorsi sono strettamente valutati: tardività della notifica del controricorso può determinarne l\'inammissibilità
  • In procedure trattate in camera di consiglio secondo le disposizioni emergenziali (es. art. 23 d.l. 137/2020), la mancata istanza di discussione orale determina la decisione senza udienza pubblica; tuttavia non elimina l\'obbligo dei giudici di motivare compiutamente le decisioni

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