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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27551/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revisione della condanna (per violazioni edilizie e per il reato di cui all'art. 1151 cod. nav.) deducendo di aver appreso dopo il passaggio in giudicato che l'immobile contestato era stato realizzato nel 1975, epoca in cui non era ancora previsto l'obbligo della concessione edilizia e la fattispecie non era penalmente sanzionata. A sostegno ha indicato due testi (Garipoli e Canto) che avrebbero dichiarato l'avvenuto completamento dell'immobile prima del 1975.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente svolto l'istruttoria e valutato i testi indicati dalla ricorrente, ritenendo non provata la data anteriore al 1975. La decisione ha richiamato i principi sulla revisione: essa richiede elementi nuovi, estranei e idonei a ribaltare il giudizio di colpevolezza; non è uno strumento per rinnovare o rivedere la valutazione degli stessi elementi già acquisiti. Perciò la richiesta di revisione è stata considerata infondata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1151 cod. nav.

    Norma richiamata per la contestazione relativa ai lavori eseguiti nel demanio marittimo senza autorizzazione (lavori a distanza inferiore ai 30 metri dal confine demaniale marittimo).

  • art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Definisce le prove "nuove" rilevanti ai fini della revisione: non solo prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza, ma anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti all'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione che non possono essere elusi nel giudizio di revisione; il giudice della revisione non può semplicemente sostituirsi al precedente giudice per rivedere la motivazione con argomentazioni già disponibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La revisione è ammessa solo se emergono elementi nuovi, estranei al processo concluso e idonei, da soli o unitamente agli elementi già acquisiti, a modificare il giudizio di colpevolezza.
  • Non basta dedurre una diversa valutazione degli stessi elementi già dibattuti: la revisione non è uno strumento per rinnovare la valutazione probatoria già compiuta e coperta dal giudicato.
  • Le dichiarazioni testimoniali presentate come "nuove" devono essere credibili, persuasive e congruenti con il quadro probatorio preesistente; il giudice della revisione valuta sia l'attendibilità che l'efficacia delle prove nel ribaltare il giudizio.
  • Se la motivazione della sentenza definitiva può essere scalfita solo da prove che dimostrino un mutamento sostanziale (es. prova della data certa di completamento dell'opera che renda il fatto non punibile), la prova della data deve essere solida (documenti ufficiali, registrazioni, attestazioni contemporanee) e non basata solo su testimonianze tardive deboli.
  • Quando si contesta la punibilità in ragione di una diversa collocazione temporale dell'evento, è fondamentale acquisire prove documentali anteriore al giudicato (permessi, registri, certificazioni) per avere concrete possibilità di revisione.

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