Risoluzione n. 108 del 27/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le attività di progettazione, realizzazione, monitoraggio e controllo di un progetto di forestazione finalizzato a compensare le emissioni di CO2 di una discarica non rientrano nelle prestazioni agevolate di gestione rifiuti. Pertanto, tali prestazioni non possono beneficiare dell’IVA al 10% prevista per specifiche attività sui rifiuti e devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%.
Trattamento IVA del progetto di forestazione per la compensazione delle emissioni di una discarica
Trattamento IVA del progetto di forestazione per la compensazione delle emissioni di una discarica
La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese da una società che realizza e gestisce un progetto di forestazione destinato a compensare le emissioni di gas serra prodotte da una discarica per rifiuti non pericolosi. Il chiarimento riguarda in particolare la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per talune prestazioni di gestione dei rifiuti.
Quadro del quesito
La società istante, operante nel settore di “altre attività di servizi alle imprese”, dichiara di svolgere un’attività finalizzata alla diminuzione e al controllo delle emissioni della discarica mediante l’aumento dell’assorbimento di anidride carbonica da parte di interventi forestali. Le somme necessarie vengono trattenute dal gestore dell’impianto tramite quote di tariffa e la società emette fatture per stralci di avanzamento del progetto.
L’interpello chiede se a tali prestazioni possa applicarsi l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione prospettata dalla società
Secondo l’istante, la discarica costituisce una delle modalità di smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa e la tariffa applicata ai conferitori può comprendere anche quote destinate a interventi di forestazione coerenti con il Protocollo di Kyoto.
La società sostiene che:
- le attività di progettazione e realizzazione degli interventi forestali compensativi siano assimilabili alla gestione dell’impianto di discarica, perché collegate al controllo delle emissioni;
- anche le attività di monitoraggio e controllo della quantità di CO2 fissata dalle piante possano rientrare nell’ambito delle prestazioni agevolate;
- conseguentemente, l’intero progetto dovrebbe essere assoggettato all’aliquota IVA ridotta del 10%.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama il numero 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di specifici rifiuti.
Viene inoltre precisato che:
- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, richiamato dalla norma agevolativa, è stato abrogato dal 29 aprile 2006 dall’articolo 264, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i riferimenti al D.Lgs. n. 22/1997 devono intendersi come riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.
L’aliquota ridotta si applica quindi alle prestazioni di servizi relative a:
- gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall’articolo 183, comma 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. n. 152/2006;
- rifiuti urbani di cui all’articolo 184, comma 2;
- rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del medesimo decreto.
Definizioni rilevanti
La risoluzione riporta le definizioni normative di:
- gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- stoccaggio: operazioni di deposito preliminare prima dello smaltimento e di messa in riserva per il recupero;
- deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
Valutazione dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che la realizzazione e gestione del progetto di forestazione, pur essendo finalizzata a compensare le emissioni di gas serra della discarica, non è riconducibile ad alcuna delle operazioni espressamente richiamate dalla norma agevolativa.
In particolare, tali attività non coincidono con:
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio;
- deposito temporaneo.
Di conseguenza, il progetto di forestazione non può beneficiare dell’IVA ridotta prevista per le prestazioni di gestione dei rifiuti.
Conclusione
La Direzione conferma il parere della Direzione regionale e stabilisce che le prestazioni relative al progetto di forestazione devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 20%.
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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