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Risoluzione

Risoluzione n. 109 del 27/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le domande di indennizzo per danni causati da animali selvatici rientrano nell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 21-bis della tabella allegata al DPR 642/1972. Il beneficio spetta alla generalità dei soggetti che operano in agricoltura e non solo ai produttori agricoli, pur rilevando che l’istanza del Ministero non è formalmente ammissibile come interpello ex art. 11 L. 212/2000.

Esenzione da imposta di bollo per istanze di risarcimento danni da fauna selvatica

Esenzione da imposta di bollo per istanze di risarcimento danni da fauna selvatica

La risoluzione affronta il regime dell’imposta di bollo applicabile alle istanze presentate per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. L’Agenzia delle entrate chiarisce sia il perimetro dell’esenzione prevista dall’art. 21-bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sia il fatto che il documento ministeriale non integra un interpello in senso tecnico, pur essendo esaminato nel merito come attività di consulenza giuridica.

Quesito posto dal Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente segnala che un Ente Parco Nazionale aveva chiesto alla Direzione regionale se le istanze finalizzate al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica fossero soggette a imposta di bollo. La Direzione regionale aveva ritenuto che l’esenzione di cui all’art. 21-bis fosse applicabile soltanto alle istanze presentate da produttori agricoli per danni alle coltivazioni, e non anche a quelle di privati cittadini. Il Ministero chiede quindi un chiarimento complessivo sul trattamento tributario delle istanze, evidenziando che la legittimazione non spetta solo ai produttori agricoli, ma anche ad altri soggetti che, per titolarità o conduzione di fondi o per attività agro-forestali o zootecniche, subiscano pregiudizi da fauna selvatica.

Inammissibilità formale dell’interpello

L’Agenzia osserva preliminarmente che l’istanza non può essere qualificata come interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Richiama infatti l’art. 3 del DM 26 aprile 2001, n. 209, secondo cui l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari, sul quale sussistano concrete condizioni di incertezza.

Nel caso esaminato, il Ministero non prospetta un caso concreto e personale, ma chiede una riflessione generale sul regime tributario delle istanze di indennizzo. Per questo motivo, il parere reso non produce gli effetti tipici dell’interpello di cui all’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 212/2000, ma viene qualificato come attività di consulenza giuridica, secondo quanto illustrato dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.

Regola generale sull’imposta di bollo

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 3 della tariffa, allegato A, parte I, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie indirizzati agli uffici e agli organi della pubblica amministrazione e di altri enti pubblici, quando siano volti a ottenere un provvedimento amministrativo oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Deroga ed esenzione dell’art. 21-bis

A tale disciplina generale si applica la deroga prevista dall’art. 21-bis della tabella allegata al DPR n. 642/1972, che dispone l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per:

  • domande, atti e relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo;
  • prestiti agrari di esercizio di cui al RDL 29 luglio 1927, n. 1059, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760;
  • altri benefici previsti da disposizioni legislative in materia.

L’Agenzia ricorda che tale disposizione è stata già interpretata nelle risoluzioni n. 101 del 3 luglio 2001 e n. 291 del 9 settembre 2002, nelle quali si è precisato che sono esenti dall’imposta di bollo le istanze presentate dai produttori agricoli per ottenere il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni da animali selvatici.

Estensione dell’esenzione ai soggetti operanti in agricoltura

Sulla base del quadro normativo e dei precedenti richiamati, la risoluzione afferma che il beneficio dell’esenzione spetta alla generalità dei soggetti che operano in agricoltura, in quanto legittimati a presentare istanze di indennizzo per danno da fauna selvatica.

Il chiarimento amplia quindi l’ambito soggettivo dell’esenzione rispetto alla sola categoria dei produttori agricoli, ricomprendendo tutti i soggetti che, in base alle situazioni descritte, possano legittimamente richiedere il risarcimento dei danni provocati da animali selvatici.

Indicazioni operative finali

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità. Il documento mira dunque a garantire un orientamento omogeneo in materia di imposta di bollo sulle istanze di indennizzo per danni da fauna selvatica presentate nell’ambito agricolo.

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