Risoluzione n. 114 del 28/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina un conferimento di rami d'azienda in una società di nuova costituzione per verificare l'accesso al regime agevolato dei commi 242-249 della legge finanziaria 2007. Pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti di soggettività e operatività, l'Agenzia nega il beneficio perché le società conferenti non risultano indipendenti, essendo legate da un contratto di associazione in partecipazione sulla medesima attività. Rimane salvo il potere di controllo antielusivo dell'Amministrazione finanziaria.
Interpello su incentivi fiscali per aggregazioni aziendali: conferimento d'azienda e mancato riconoscimento dell'agevolazione
Risoluzione n. 114/E del 28 marzo 2008 - Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
La risoluzione affronta un interpello relativo all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di riconoscimento fiscale dei maggiori valori emergenti da conferimenti d'azienda effettuati nel biennio 2007-2008. Il documento valuta se un'operazione di conferimento di rami d'azienda in una società di nuova costituzione consenta il riconoscimento gratuito dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria.
Fatti rappresentati nell'interpello
La società ALFA S.r.l., attiva nella produzione e vendita di componenti per elettronica ed elettromeccanica, e la società BETA Elettronica S.r.l., operante nel commercio del medesimo settore, hanno costituito pariteticamente la DELTA S.r.l. il 10 ottobre 2006, con l'intento di conferire nel 2007 le rispettive attività e integrare capacità produttiva e commerciale.
L'istante ha precisato che:
- il conferimento dei rispettivi rami d'azienda è avvenuto nel febbraio 2007 con efficacia dal 1 marzo 2007;
- DELTA S.r.l. è una società a responsabilità limitata residente in Italia;
- entrambe le conferenti erano operative da oltre due anni;
- tra le conferenti non vi erano rapporti di gruppo, partecipazione o controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- nei due anni precedenti l'operazione le società si erano trovate nelle condizioni richieste per il riconoscimento fiscale dell'agevolazione;
- l'operazione era priva di finalità elusive e rispondeva a esigenze industriali e commerciali di sviluppo.
L'istante ha inoltre chiesto il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti da DELTA S.r.l. con riferimento, in particolare, a macchinari e attrezzature ricevuti da ALFA S.r.l. per complessivi euro 531.970.
Quadro normativo richiamato
L'Agenzia ricorda che i commi 242-249 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 prevedono, per operazioni effettuate nel biennio 2007-2008 e al ricorrere di specifiche condizioni, il riconoscimento fiscale gratuito:
- del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni;
- del maggior valore iscritto dalla conferitaria nei conferimenti d'azienda ai sensi dell'articolo 176 del TUIR.
Per i conferimenti d'azienda, il regime in deroga alla neutralità fiscale consente alla conferitaria di vedersi riconosciuti anche ai fini fiscali i maggiori valori dei beni strumentali materiali e immateriali e dell'avviamento, entro il limite massimo di 5 milioni di euro. Il beneficio produce effetti in termini di maggiori ammortamenti deducibili e incide anche sulla quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze dopo quattro periodi d'imposta.
Requisiti richiesti per l'agevolazione
L'Agenzia ribadisce che per accedere al beneficio è necessaria una preventiva istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000.
Per i conferimenti d'azienda, i requisiti indicati sono i seguenti:
- requisito soggettivo: la conferitaria deve rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, cioè società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o mutue assicuratrici residenti in Italia;
- requisiti oggettivi di operatività e indipendenza: possono partecipare solo imprese operative da almeno due anni e tra loro indipendenti, non appartenenti allo stesso gruppo, non legate da rapporti di partecipazione e non controllate, neppure indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- continuità biennale dei requisiti: le imprese devono essersi trovate ininterrottamente nelle condizioni richieste nei due anni precedenti l'operazione;
- effettiva aggregazione aziendale: l'operazione deve comportare la concentrazione di almeno due aziende operative e indipendenti preesistenti.
L'Agenzia richiama anche la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, secondo cui l'indipendenza va esclusa anche nei casi di controllo indiretto riconducibile alla stessa persona fisica o a soggetti legati da coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado.
Valutazione dell'Agenzia sul caso concreto
Sul piano soggettivo, l'Agenzia riconosce che DELTA S.r.l. possiede il requisito richiesto, essendo una S.r.l. residente in Italia.
Riconosce inoltre che:
- il conferimento di rami d'azienda è stato effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR;
- l'operazione è stata realizzata nel periodo utile;
- ALFA S.r.l. e BETA Elettronica S.r.l. risultano operative da almeno due anni;
- la pre-costituzione di DELTA S.r.l. nel 2006, prima dei conferimenti, non è di per sé ostativa, poiché la società era stata creata appositamente per ricevere i rami d'azienda e non aveva svolto attività precedente.
Tuttavia, l'Agenzia nega il requisito dell'indipendenza. La causa ostativa individuata è il fatto che le due società conferenti avevano stipulato nel marzo 2006 un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto lo svolgimento in comune della medesima attività poi trasferita nella conferitaria.
Secondo l'Amministrazione, tale rapporto integra un collegamento che impedisce di considerare le imprese come indipendenti ai fini del comma 244, che esclude espressamente i soggetti legati da un rapporto di partecipazione.
Esito della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dall'istante e conclude che, nella fattispecie descritta, non possono essere applicati i benefici fiscali previsti dai commi 242-249 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.
Precisazioni finali
La risoluzione precisa che il parere riguarda solo la verifica dei presupposti per l'agevolazione richiesta. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di valutare, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del DPR n. 600/1973, eventuali ulteriori profili di elusività dell'operazione prospettata.
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