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Risoluzione

Risoluzione n. 113 del 28/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il reverse-charge si applica alle prestazioni rese in subappalto solo se sia l’appaltatore sia il subappaltatore operano nel settore edile (sezione F ATECO). Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene applicabile l’inversione contabile se l’attività svolta dalla BETA Spa rientra nella sezione F; lo stesso criterio vale per eventuali ulteriori subappalti di lavori edili accessori.

IVA: applicazione del reverse-charge nei subappalti edili

IVA e reverse-charge nei subappalti edili

La risoluzione esamina l’applicazione del regime dell’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, in presenza di prestazioni rese nell’ambito di un appalto con subappalto. Il documento chiarisce i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione del reverse-charge nel settore edile, con particolare attenzione alla corretta classificazione ATECO delle attività svolte.

Quesito presentato

La società ALFA Srl, attiva nell’installazione di impianti idraulico-sanitari con codice ATECOFIN 2004 45.33.0, si è aggiudicata un appalto per la realizzazione di una rete di pannelli a messaggio variabile in prossimità di caselli autostradali. L’opera comprende la posa dei pannelli, i collegamenti via cavo con la centrale operativa e altre opere complementari e accessorie.

Per tali attività accessorie, ALFA Srl ha affidato un subappalto alla società istante BETA Spa, classificata con codice attività 31.62.2 della tabella ATECOFIN 2004, confluito nel codice 33.20.02 della tabella ATECO 2007. La società chiede se le prestazioni rese nei confronti dell’appaltatore debbano essere fatturate con il regime di inversione contabile e, inoltre, se lo stesso regime si applichi anche quando BETA Spa affidi a sua volta in subappalto lavori edili accessori alle attività principali del contratto di appalto, purché il subappalto sia previsto nel contratto originario.

Posizione del contribuente

La società istante sostiene di non operare nel settore delle costruzioni edili o dell’edilizia in genere, evidenziando che, nella maggior parte dei casi, l’attività edile viene subappaltata a terzi specializzati. Per tale ragione ritiene che le prestazioni rese ad ALFA Srl non siano soggette a reverse-charge.

Con lo stesso argomento, BETA Spa ritiene che anche l’eventuale subappalto a terzi di attività edili comprese nel contratto non debba essere assoggettato a inversione contabile, dovendo invece applicarsi l’ordinario regime IVA.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 17, sesto comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, come modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. La disposizione prevede l’applicazione del reverse-charge alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.

Sono richiamate anche:

  • la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, che collega l’individuazione dei soggetti tenuti al reverse-charge alle prestazioni dipendenti da subappalti;
  • la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, punto 5.2, secondo cui il meccanismo si applica solo se sia l’appaltatore sia il subappaltatore operano nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della classificazione ATECO.

Valutazione dell’Agenzia sulle attività in esame

L’Agenzia precisa che le prestazioni rilevanti sono quelle riconducibili alle attività di costruzione elencate nella sezione F (“Costruzioni”) della tabella ATECOFIN 2004, ora sostituita dalla tabella ATECO 2007.

Nel caso concreto, ALFA Srl svolge attività di installazione di impianti idraulico-sanitari (codice 45.33.0), attività compresa nella sezione F e quindi riconducibile al settore edile. ALFA Srl ha affidato a BETA Spa il collegamento via cavo tra i pannelli e la centrale operativa.

Per stabilire se il reverse-charge si applichi anche alle prestazioni di BETA Spa, occorre verificare se l’attività effettivamente svolta rientri nel settore edile. La risoluzione osserva che il codice 31.62.2 della tabella ATECOFIN 2004 riguarda il montaggio e la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuati da ditte non costruttrici, attività poi confluita nel codice 33.20.02 ATECO 2007.

Tale codice è riferito all’installazione specializzata di macchine e apparecchiature del settore manifatturiero e non comprende, invece, le installazioni elettriche per l’edilizia, escluse e collocate nel codice 45.31.0. Inoltre, il codice 33.20.02 esclude l’installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, attività che l’ATECO 2007 colloca nel codice 43.21 della sezione F (Costruzioni).

Secondo l’Agenzia, la distinzione ATECO evidenzia che:

  • il codice 33.20.02 riguarda attività del settore manifatturiero;
  • il codice 43.21 riguarda invece imprese che installano impianti facenti parte integrante di edifici o strutture simili, comprese le autostrade.

Di conseguenza, se l’attività svolta da BETA Spa rientra, anche solo in via non prevalente, nel codice 43.21 della sezione F, le prestazioni rese nei confronti di ALFA Srl devono essere assoggettate a reverse-charge.

Regola applicabile all’eventuale subappalto di lavori accessori

Quanto al secondo quesito, relativo alla possibilità che BETA Spa subappalti ad altre società lavori edili accessori alle attività principali di progettazione, cablaggio, giunzione, implementazione dei sistemi e customizzazione, l’Agenzia afferma che occorre anche in questo caso verificare la corretta classificazione dell’attività svolta da BETA Spa e stabilire se essa rientri nella sezione F.

Se BETA Spa opera nel settore edile e anche la società subappaltatrice svolge prestazioni riconducibili al medesimo ambito, le prestazioni rese da quest’ultima nei confronti di BETA Spa sono anch’esse soggette al regime del reverse-charge.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma, in sostanza, che il reverse-charge nei subappalti si applica solo quando le prestazioni siano riconducibili al settore edile secondo la classificazione ATECO pertinente. Nel caso descritto, la verifica deve concentrarsi sull’effettiva attività svolta da BETA Spa: se questa rientra nella sezione F, l’inversione contabile si applica sia nei rapporti con l’appaltatore principale sia nei successivi rapporti di subappalto.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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