Risoluzione n. 116 del 28/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per gli enti non commerciali, ai fini della competenza dell’ufficio sull’interpello contano solo i ricavi derivanti da attività commerciali e non i proventi dell’attività istituzionale. Se tali ricavi superano la soglia prevista dal D.M. n. 209/2001, l’istanza va presentata alla Direzione centrale normativa e contenzioso; altrimenti alla Direzione regionale competente per domicilio fiscale.
Individuazione dell’ufficio competente per le istanze di interpello degli enti non commerciali
Individuazione dell’ufficio competente per l’interpello degli enti non commerciali
La risoluzione affronta il problema della corretta individuazione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a ricevere e trattare le istanze di interpello presentate dagli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il punto centrale riguarda il criterio di calcolo dei ricavi rilevanti per stabilire se la competenza resti alla Direzione regionale oppure passi alla Direzione centrale normativa e contenzioso.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama innanzitutto l’articolo 2 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, che disciplina la presentazione delle istanze di interpello. In via ordinaria, l’istanza va presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. In deroga a tale regola, devono rivolgersi alla Direzione centrale normativa e contenzioso le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale e i contribuenti che abbiano conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi superiori a 500 miliardi di lire, pari a 258.228.449,54 euro.
Nozione di ricavi ai fini dell’interpello
Per chiarire quali importi debbano essere considerati, la risoluzione richiama l’articolo 85 del TUIR, secondo cui costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi riferiti all’attività dell’impresa. La nozione di impresa è poi collegata, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, all’esercizio di attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile.
Trattamento delle attività istituzionali degli enti non commerciali
Il documento evidenzia che, per quanto riguarda l’attività svolta dall’ente considerato nel quesito, l’articolo 74 del TUIR esclude dall’esercizio di attività commerciale l’attività previdenziale, assistenziale e sanitaria svolta da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali. Ne deriva che i proventi derivanti dall’attività istituzionale, non commerciale, non possono essere qualificati come ricavi ai fini della determinazione della soglia prevista dal D.M. n. 209/2001.
Conclusione operativa
La risoluzione stabilisce che, per gli enti non commerciali, i ricavi rilevanti ai fini della competenza dell’ufficio che tratta l’interpello sono esclusivamente quelli derivanti da attività commerciali e che concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 85 del TUIR. I proventi dell’attività istituzionale non commerciale restano esclusi dal calcolo. Pertanto, solo il superamento della soglia di ricavi commerciali prevista dal regolamento comporta la competenza della Direzione centrale normativa e contenzioso; in caso contrario, resta competente la Direzione regionale del domicilio fiscale.
Vigilanza sull’applicazione uniforme
In chiusura, il documento dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 28 mar 2008Risoluzione n. 110 del 28/03/2008
- Risoluzione · 28 mar 2008Risoluzione n. 111 del 28/03/2008
- Risoluzione · 28 mar 2008Risoluzione n. 112 del 28/03/2008
- Risoluzione · 28 mar 2008Risoluzione n. 113 del 28/03/2008
- Risoluzione · 28 mar 2008Risoluzione n. 114 del 28/03/2008
- Risoluzione · 28 mar 2008Risoluzione n. 115 del 28/03/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →