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Risoluzione

Risoluzione n. 115 del 28/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esamina un interpello sul riconoscimento fiscale del maggior valore derivante dal conferimento di un ramo d’azienda ai sensi dell’art. 176 TUIR e dei commi 242-249 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Pur ritenendo rispettati il requisito soggettivo della conferitaria e quello dell’indipendenza tra le società, conclude che manca il requisito dell’operatività della conferitaria, che ha registrato perdite e un deficit patrimoniale, e quindi nega l’applicazione del bonus aggregazioni.

Diniego del bonus aggregazioni per conferimento d'azienda tra ALFA S.r.l. e BETA S.p.A.

Diniego del bonus aggregazioni per il conferimento di ramo d’azienda

La risoluzione esamina un interpello relativo alla possibilità per ALFA S.r.l. di beneficiare del c.d. "bonus aggregazioni" in occasione del conferimento, da parte di BETA S.p.A., di un ramo d’azienda operante nei rapporti commerciali con l’estero. L’Amministrazione finanziaria conclude per il mancato riconoscimento dell’agevolazione, poiché non ritiene integrato il requisito dell’operatività della conferitaria nel biennio precedente l’operazione.

Contesto e oggetto dell’istanza

ALFA è una società di capitali costituita il 26 gennaio 2004 e attiva nella distribuzione e commercializzazione di prodotti per professionisti della sanificazione ambientale. BETA S.p.A. opera nel settore chimico e dispone di una rete distributiva consolidata, ma è carente nella linea di prodotti professionali. Le due società intendono aggregarsi mediante il conferimento, nel 2007, da parte di BETA di un ramo d’azienda in ALFA, con l’obiettivo di sviluppare sinergie commerciali, rafforzare la struttura patrimoniale e consentire ad ALFA l’ingresso nel mercato estero e nel settore dei topicidi professionali.

ALFA chiede di applicare il bonus aggregazioni di cui all’art. 1, commi 242 e seguenti, della legge n. 296/2006, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della perizia ex art. 2465 c.c.

Elementi fattuali dichiarati dal contribuente

L’istante rappresenta che:

  • tra ALFA e BETA non esistono rapporti partecipativi o di gruppo;
  • le società non sono mai state controllate, neppure indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
  • non vi sono legami personali rilevanti tra i soggetti fisici che controllano le due società ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUIR.

Successivamente viene prodotta la bozza della relazione di stima ex art. 2465 c.c., con descrizione dei beni aziendali, criteri di valutazione, plusvalori e modalità di allocazione.

Caratteristiche del ramo d’azienda conferito

La soluzione prospettata prevede che BETA conferisca in ALFA, a fronte di aumento di capitale riservato, un ramo d’azienda valutato a valori correnti. La consistenza patrimoniale indicata è la seguente.

Attivo

L’attivo complessivo è pari a Euro 6.794.564,00 ed è composto da:

  • immobilizzazioni immateriali:
    • avviamento: Euro 913.920,00;
    • diritti di brevetto industriale: Euro 4.500.000,00;
  • immobilizzazioni materiali: Euro 727,00, riferite a un autoveicolo in uso al direttore vendite;
  • attivo circolante:
    • rimanenze: Euro 309.367,00;
    • crediti verso clienti: Euro 1.070.550,00.

Passivo

Il passivo complessivo è pari a Euro 294.564,00 e comprende:

  • fondo TFR per quattro dipendenti trasferiti: Euro 60.672,00;
  • acconti da clienti: Euro 12.180,00;
  • debiti verso fornitori, inclusi corrieri e spedizionieri: Euro 149.992,00;
  • debiti tributari: Euro 4.124,00;
  • debiti verso istituti previdenziali: Euro 16.208,00;
  • altri debiti verso agenti per provvigioni: Euro 51.388,00.

La relazione segnala inoltre la presenza di un portafoglio di oltre 100 clienti, con i relativi contratti di distribuzione e portafoglio ordini alla data del conferimento.

Il patrimonio netto a valori correnti viene indicato in Euro 6.500.000,00. Il maggior valore del ramo d’azienda verrebbe imputato ad avviamento per Euro 504.287,00 e a brevetto per Euro 4.495.713,00.

Requisiti indicati dall’istante per l’agevolazione

ALFA sostiene la sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina del bonus aggregazioni, evidenziando che:

  • il conferimento è realizzato ai sensi dell’art. 176 TUIR, come richiesto dal comma 242;
  • la conferitaria è una S.r.l. residente in Italia, con sede a Forlì, e non muterà forma giuridica, nazionalità o residenza fiscale;
  • entrambe le società sono costituite da oltre due anni e hanno svolto attività d’impresa effettiva nel biennio precedente, come emergerebbe dai bilanci e dalla situazione economico-patrimoniale al 31/05/2007;
  • ALFA e BETA sono indipendenti, senza collegamenti partecipativi o appartenenza al medesimo gruppo, come risulterebbe dai libri soci.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che i commi 242-249 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 consentono, per operazioni di conferimento, scissione e fusione effettuate nel biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto in contabilità dalla società conferitaria, quando il conferimento di azienda avviene ai sensi dell’art. 176 TUIR.

La ratio della disciplina è incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti indipendenti.

Sul piano soggettivo, il comma 243 limita il beneficio ai conferitari rientranti tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), TUIR, quindi società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici residenti in Italia.

Sul piano oggettivo, il comma 244 richiede che le imprese siano:

  • operative da almeno due anni;
  • indipendenti;
  • non appartenenti allo stesso gruppo ex art. 2359 c.c.;
  • non legate da partecipazioni;
  • non controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto, incluso il controllo tramite persone fisiche collegate da vincoli di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado.

Il comma 245 impone inoltre che tali condizioni sussistano ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione. L’Agenzia richiama la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, secondo cui i requisiti devono permanere sia al momento dell’operazione sia nel biennio precedente.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione riconosce che il requisito soggettivo della conferitaria è rispettato, poiché ALFA è una società a responsabilità limitata.

Ritiene inoltre dimostrato il requisito dell’indipendenza, in quanto dalla documentazione societaria emerge che il signor OMEGA possiede il 100% del capitale sociale di ALFA e non ha partecipazioni in BETA.

Diversa è la valutazione sul requisito dell’operatività:

  • per BETA, la sussistenza dell’operatività nel biennio precedente risulta provata dai bilanci degli ultimi esercizi;
  • per ALFA, invece, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006 evidenziano perdite tali da azzerare il patrimonio netto e generare un deficit patrimoniale pari a Euro 18.253,00 al termine del 2006.

Secondo l’Agenzia, gli assets della conferitaria, ormai priva di patrimonio, non sono idonei a garantire una reale crescita dimensionale dell’aggregazione; pertanto mancano sia le condizioni sia la ratio dell’agevolazione.

Esito

L’Agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione interpretativa prospettata dall’istante e conclude che alla fattispecie non possono essere applicati i benefici fiscali di cui ai commi 242-249 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.

Precisazioni finali

Il parere è limitato alla verifica dei presupposti dell’agevolazione fiscale. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di valutare, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, eventuali profili di elusività dell’operazione.

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