Sentenza n. 245/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda, presentata il 26 aprile 2025, di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il silenzio-inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Secondo il Collegio, l’obbligo di provvedere sussiste quando siano presenti una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza un pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata il 26 aprile 2025 e, alla data del ricorso, non risultava adottato alcun provvedimento espresso. Il termine massimo di conclusione è stato individuato in quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, cui si aggiungono tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere con un atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere seriale e l’elevato numero di domande. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’obbligo di provvedere e di ordinare all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Prevede l’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente, già individuato come Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’attuale Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
- Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, il procedimento di riconoscimento si conclude, al massimo, entro quattro mesi dalla domanda: trenta giorni per la verifica della completezza documentale e, ove occorra, la richiesta di integrazioni, seguiti da tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento.
- In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato dalla sentenza e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il carattere seriale e l’elevato numero dei procedimenti possono essere considerati dal giudice nella determinazione del termine assegnato all’amministrazione per provvedere, senza escludere l’obbligo di concludere il singolo procedimento.
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