Sentenza del 24/02/2017 n. 4792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973, il reddito di B.A. per il 2003, recuperando IRPEF, addizionali e interessi. L'accertamento si fondava sulla disponibilità di immobili, sull'acquisto di partecipazioni societarie e, soprattutto, sul presunto conferimento nella società DELI s.r.l. di certificati di deposito del valore nominale di 10 milioni di euro. Il contribuente aveva contestato la reale consistenza economica dei titoli e aveva fornito elementi sulla loro falsità, sull'inesistenza di effettive movimentazioni finanziarie e sull'irregolarità del conferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che gli elementi utilizzati dall'Ufficio non costituissero fatti certi e idonei a fondare la presunzione di maggiore capacità contributiva, poiché i certificati non erano intestati al contribuente, risultavano emessi da un istituto già cancellato dalla lista delle banche offshore, erano privi di effettivo valore economico e il conferimento societario era nullo o comunque non supportato da prova di reali pagamenti. Il contribuente aveva quindi superato la presunzione derivante dal redditometro. È stata inoltre ritenuta ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4, 5 e 6
La determinazione sintetica del reddito può fondarsi su elementi e circostanze di fatto certi e resta salva la prova contraria del contribuente.
Il redditometro fondato su spese e incrementi patrimoniali determina una presunzione relativa, non assoluta. L'Ufficio deve basarsi su fatti concreti e certi, mentre il contribuente può dimostrare documentalmente che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce al giudice di considerare fatti storici risultanti da documenti ritualmente prodotti, quando non si tratti di eccezioni in senso tecnico.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario è consentito alle parti produrre nuovi documenti anche in appello, persino se preesistenti al giudizio di primo grado.
Codice civile, art. 2697
Chi fa valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; nel contenzioso sul redditometro il giudice deve applicare i principi generali sull'onere della prova, valutando sia la prova dell'Ufficio sia quella contraria del contribuente.
Codice civile, artt. 2464 e 2465
Il conferimento di beni o crediti in una società deve rispettare le forme e le garanzie previste dalla legge, inclusa una perizia di stima valida e tempestiva. La violazione di tali requisiti può incidere sull'effettiva esistenza o valorizzazione dell'incremento patrimoniale.
Codice civile, artt. 2699 e 2700
L'atto pubblico fa piena prova della provenienza, delle dichiarazioni rese e dei fatti compiuti alla presenza del pubblico ufficiale, ma non garantisce la veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti, che possono essere contestate con i mezzi di prova ordinari.
Codice civile, art. 2379
La mancata impugnazione formale della nullità di un atto societario non impedisce necessariamente al giudice tributario di valutarne incidentalmente l'inefficacia o l'inesistenza economica ai fini della verifica della capacità contributiva.
Massime di principio
- Un accertamento da redditometro è valido solo se gli indici di spesa o gli incrementi patrimoniali sono fondati su circostanze concrete, certe e riferibili effettivamente al contribuente.
- La presunzione dell'Ufficio è relativa: il contribuente può superarla dimostrando con documenti attendibili che le somme o i beni non avevano valore reale, non erano nella sua disponibilità o non avevano comportato effettive movimentazioni finanziarie.
- La mera presenza di un atto notarile, di un conferimento societario o di una perizia non dimostra automaticamente l'effettiva disponibilità economica del valore indicato, poiché la fede privilegiata dell'atto pubblico non copre la veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti.
- Irregolarità formali o sostanziali nella costituzione e valorizzazione di un conferimento possono impedire che esso venga utilizzato come prova di un incremento patrimoniale imponibile.
- Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti in appello; la produzione documentale non equivale necessariamente alla proposizione di una nuova eccezione vietata.
- La valutazione delle prove spetta ai giudici di merito e può essere censurata in cassazione solo in presenza di motivazione illogica, insufficiente nei limiti consentiti o giuridicamente errata, non per una semplice diversa lettura degli stessi documenti.
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