Ordinanza n. 1044/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di rilascio al sig. Varinder SINGH dell’autorizzazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione opposto dalla Prefettura U.T.G. di Napoli e contro la revoca del Nulla Osta al lavoro Prot. P-NA/L/Q/2023/104384;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e revoca del nulla osta al lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Napoli al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Ha dedotto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non fosse a lui imputabile e che fossero state violate le garanzie partecipative. La questione cautelare riguardava, in particolare, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in presenza della mancata instaurazione del rapporto lavorativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 richieda, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la previa instaurazione di un rapporto di lavoro oppure la perdita involontaria dello stesso. Nel caso concreto non risultavano documentalmente provate né l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro né una causa di forza maggiore o comunque una causa non imputabile al lavoratore assimilabile a quelle previste dalla legge. La motivazione prefettizia, fondata sull'assenza degli elementi normativamente richiesti e sull'omessa produzione di documentazione idonea a dimostrare l'impossibilità non imputabile dell'assunzione, non è stata ritenuta, a un primo esame, manifestamente illogica o irragionevole. Il giudice ha inoltre escluso che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro determini automaticamente il diritto al permesso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
la previa instaurazione di un rapporto di lavoro o la perdita involontaria dello stesso
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione del rapporto di lavoro oppure la perdita involontaria dello stesso; la mancata instaurazione del rapporto non attribuisce automaticamente il diritto al rilascio, occorrendo la prova di una causa non imputabile al lavoratore conforme ai presupposti normativi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, è necessario dimostrare la previa instaurazione del rapporto di lavoro oppure la perdita involontaria dello stesso, secondo i presupposti stabiliti dalla normativa.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro non comporta automaticamente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione: il richiedente deve fornire documentazione idonea a comprovare che l'assunzione non sia avvenuta per una causa non imputabile a lui e assimilabile alle ipotesi previste dalla legge.
- In sede cautelare, il diniego amministrativo non può essere sospeso quando, a un primo esame, la motivazione fondata sull'assenza dei requisiti normativi e sulla carenza documentale non risulti manifestamente illogica o irragionevole, difettando il fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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