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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03104/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Un utente del servizio idrico integrato aveva convenuto in giudizio la società gestrice chiedendo la restituzione di somme corrisposte a titolo di quota per l'impianto di depurazione, sostenendo di non aver potuto usufruire del servizio perché l'impianto non era presente nella zona di pertinenza. Il giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda. La società aveva proposto appello deducendo, da un lato, il difetto di titolarità passiva del rapporto e, dall'altro, la prescrizione del diritto alla restituzione. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo la sentenza di pace pronunciata secondo equità e, quindi, appellabile solo nei limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., trattandosi comunque di controversia contrattuale relativa a somme corrisposte per servizi idrici. In cassazione la società ha censurato la violazione degli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 339, comma 3, c.p.c., oltre che dell'art. 10 c.p.c., sostenendo che la lite riguardava un contratto di fornitura pacificamente esistente e concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c., con conseguente appellabilità della decisione del giudice di pace.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea in diritto la tesi del tribunale secondo cui, per il solo fatto di riguardare questioni attinenti all'esecuzione di un contratto di fornitura, la sentenza del giudice di pace fosse inappellabile. Ha chiarito che, ai fini dell'art. 113, comma 2, c.p.c., rileva se la controversia derivi da un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c., e che il giudice di merito deve accertare in concreto tale circostanza. Poiché il tribunale aveva omesso un corretto scrutinio su questo presupposto, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda € 1.100,00, salvo che si tratti di cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.

    La causa è decisa secondo equità solo entro il limite di valore e salvo le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità dell'art. 1342 c.c.; in tali casi non opera il regime speciale di equità.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia

    La limitazione dell'appello vale solo per le sentenze effettivamente rese secondo equità; se la controversia rientra nell'esclusione prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., l'appello resta ammissibile.

  • art. 1342 c.c.

    La qualificazione della lite dipende dall'accertamento che il contratto sia stato concluso con le modalità previste da questa disposizione; il solo fatto che la controversia attenga all'esecuzione del contratto non esclude l'appellabilità.

  • art. 10 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma non è svolta nella motivazione una distinta ratio decisoria su di essa.

  • art. 360, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizi inerenti alla pronuncia impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'appellabilità della sentenza del giudice di pace, non basta che la controversia sia in qualche modo collegata a un contratto: occorre verificare se essa derivi da un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c., ipotesi sottratta alla decisione secondo equità.
  • La nozione di controversie "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti" va riferita anche alle questioni attinenti all'esecuzione del contratto, non essendo decisivo distinguere tra esistenza del titolo e sua esecuzione per escludere l'appellabilità.
  • Il giudice di merito, prima di dichiarare inammissibile l'appello avverso una sentenza del giudice di pace, deve accertare in concreto il presupposto normativo che giustifica il regime di equità e la conseguente limitazione dei mezzi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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