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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49720/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione degli artt. 69, comma 2 e comma 4, e 628 c.p., lamentando che il giudice di primo grado avrebbe errato nella determinazione della pena per il reato più grave (rapina aggravata): secondo la difesa si sarebbe dovuto partire dalla sanzione prevista dall'art. 628, terzo comma, solo in presenza di aggravanti non bilanciabili, mentre in assenza di tali aggravanti la dosimetria avrebbe dovuto prendere a riferimento l'ipotesi semplice di cui al primo comma. Contestava inoltre l'eccessiva asprezza della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Genova avesse già, seppure parzialmente, accolto le doglianze sollevate e proceduto a una nuova e congruamente motivata determinazione della pena partendo correttamente dall'art. 628, primo comma; tale rinnovato e autonomo calcolo della pena ha neutralizzato gli effetti della dosimetria di primo grado, rendendo privo di interesse il motivo di ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Invocato per censurare la determinazione della pena base e la mancata applicazione corretta delle regole di commisurazione per il reato circostanziato; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia comunque rideterminato la pena in modo conforme alle regole richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La Corte ha confermato che, in assenza di aggravanti non bilanciabili, la determinazione della pena deve partire dall'ipotesi semplice del primo comma; la nuova dosimetria di appello è partita correttamente dall'art. 628, primo comma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i criteri di valutazione dei profili di colpa nell'imposizione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello, nell'ambito del riesame, ridetermina la pena in modo autonomo e conforme alla legge, il ricorso per cassazione può risultare privo di concreto interesse e quindi inammissibile
  • Per i reati circostanziati occorre partire dalla corretta fattispecie-legge: in assenza di aggravanti non bilanciabili la base sanzionatoria va ricondotta all'ipotesi semplice (art. 628, primo comma) e non automaticamente all'ipotesi aggravata
  • Chi impugna deve contestare le statuizioni effettivamente mantenute o riformulate in grado d'appello; se l'appello ha rimediato l'errore contestato, la cassazione rischia di essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse
  • I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenendo conto dei profili di colpa dell'impugnazione

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