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Sentenza

Sentenza n. 2750/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 774/2024, depositata e resa pubblica il 26 novembre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1032/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 1 febbraio 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 6 dicembre 2025 – carta docente;

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 774/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia del giudice ordinario aveva imposto all'Amministrazione l'accredito del beneficio della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00 in favore della ricorrente, oltre alle somme riconosciute all'altra ricorrente e alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, oltre agli interessi indicati nel titolo giudiziale, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato l'Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui, nei confronti dell'Amministrazione, oltre alla manifesta iniquità, rilevano autonome "altre ragioni ostative". Nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella complessità del procedimento di attivazione della carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nella mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri del giudice, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma la misura può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, anche ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria o comportante l'attivazione di un beneficio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione statale è proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non opera automaticamente nei confronti dell'Amministrazione inadempiente: oltre alla manifesta iniquità, possono sussistere autonome "altre ragioni ostative", da valutare in concreto alla luce dei vincoli normativi e di bilancio, della complessità dell'adempimento e degli interessi pubblici coinvolti.
  • La presenza di un commissario ad acta già nominato per assicurare l'esecuzione del giudicato costituisce, di per sé, una ragione per respingere la richiesta di astreinte quando la misura coercitiva non risulti necessaria o proporzionata.
  • La complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e strutture e l'eccezionale mole di contenzioso seriale possono costituire ragioni ostative alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, soprattutto quando il beneficio riconosciuto non abbia funzione di sostentamento essenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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