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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2711/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia sostenendo un'erronea applicazione dell'art. 157 c.p. in relazione agli artt. 99 e 161 c.p., per non aver considerato gli effetti della recidiva reiterata (specifica infraquinquennale) sull'aumento della pena edittale e, conseguentemente, sul termine di prescrizione. Ha rilevato che la recidiva incrementa la pena di due terzi e dunque il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni; inoltre ha sostenuto che il reato era stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio (27/08/2018) e poi dalla sentenza del 24/05/2021, con periodo di sospensione per le norme anti-pandemia, per cui la prescrizione non sarebbe maturata alla data della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricostruito la disciplina applicabile: il furto aggravato (art. 625, n.4 in combinato con art. 624) ha pena base di anni sei e le circostanze aggravanti ad effetto speciale (recidiva reiterata infraquinquennale e aggravanti di cui all'art. 625) incidono sul calcolo del termine di prescrizione ai sensi dell'art.157 e sulla proroga per atti interruttivi ai sensi dell'art.161. La Corte ha valutato il cumulo delle pene precedenti (mesi 10 e giorni 20) ai sensi dell'art.99, comma 6, e ha determinato il termine minimo di prescrizione in "anni sei mesi dieci e giorni venti". Ha poi esaminato l'atto interruttivo (decreto di citazione a giudizio): risultava formato in modo anomalo con date discordanti (decreto 15/07/2014 e provvedimento presidenziale 22/01/2018). Considerando entrambe le possibili date, la corte ha concluso che il termine di prescrizione era comunque decorso prima della sentenza di primo grado (con computo che, nel primo caso, dava decorrenza fino al 04/02/2021 e, aggiungendo 64 giorni di sospensione per pandemia, a prescrizione completata il 09/04/2021). Pertanto il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Regola il calcolo del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale aumentata da circostanze ad effetto speciale; la recidiva reiterata incide sul termine-base della prescrizione.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva e i relativi aumenti di pena; i commi richiamati concernono gli aumenti pari a metà o a due terzi e il limite (comma 6) che impedisce che l'aumento per recidiva superi il cumulo delle pene precedenti.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione e la proroga del termine; la recidiva influenza anche l'entità della proroga in presenza di atti interruttivi.

  • art. 625 cod. pen.

    Contiene le aggravanti speciali del furto che, nel caso concreto, determinano il raddoppio della pena edittale e costituiscono circostanze ad effetto speciale rilevanti per il calcolo della prescrizione.

  • art. 624 cod. pen.

    Definisce il reato base di furto cui si applicano le aggravanti di cui all'art. 625; utile per determinare la pena edittale di partenza.

  • art. 63 cod. pen.

    Stabilisce come operare in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: si applica la pena prevista per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla fino a un terzo, principio usato per determinare l'aumento massimo ai fini della prescrizione.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Prevede la formula della sentenza per estinzione del reato per prescrizione (richiamata nel procedimento di primo grado).

Massime di principio

  • La recidiva reiterata specifica infraquinquennale è una circostanza aggravante ad effetto speciale e va considerata sia nel determinare la pena edittale sia nel calcolo del termine di prescrizione (art.157 c.p.).
  • In presenza di più aggravanti ad effetto speciale si parte dalla circostanza più grave e si può aumentare fino a un terzo della pena risultante (art.63, comma 4); tuttavia l'aumento per recidiva è comunque limitato dal cumulo delle pene precedenti (art.99, comma 6).
  • Per valutare se la prescrizione è decorso occorre accertare con precisione le date e la regolarità formale degli atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio); atti con anomalie o date contraddittorie possono portare a risultati diversi nel calcolo della decorrenza.
  • La sospensione dei termini prevista per l'emergenza pandemica deve essere aggiunta al computo della prescrizione quando applicabile e può modificare la data in cui la prescrizione si perfeziona.
  • Se l'atto interruttivo è formato dopo che il termine minimo di prescrizione è ormai interamente decorso, quell'atto non può impedire l'estinzione per prescrizione; il pubblico ministero deve dimostrare che l'interruzione è intervenuta tempestivamente.
  • Il certificato del casellario (cumulo delle pene precedenti) è rilevante per limitare l'aumento di pena imputabile alla recidiva e quindi incide sul calcolo del termine di prescrizione.

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