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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17016/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo di ricorso: criticare la motivazione della sentenza di appello come manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare si censurava: 1) l'insufficienza della motivazione circa la consapevolezza del COSA della provenienza delittuosa dello scooter (contestando la ricostruzione della Corte e l'assenza di accertamenti sui motivi e le modalità dell'acquisto/detenzione); 2) l'erronea qualificazione del fatto come ricettazione prevista dall'art. 648, comma 1, cod. pen., anziché nella sua forma attenuata di cui al comma 2 (per il tenue valore, le cattive condizioni del motociclo e la restituzione al proprietario); 3) la lacunosità della motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena; 4) la mancata applicazione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. che avrebbe consentito la concessione di una seconda sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo riproducesse sostanzialmente le doglianze già svolte in appello senza svolgere la specifica e puntuale critica argomentata richiesta in Cassazione, violando i criteri di specificità del motivo. Sulla sostanza la Corte territoriale era stata ritenuta corretta: 1) la consapevolezza della provenienza delittuosa è stata desunta dall'ingiustificata disponibilità di uno scooter provento di furto con targa diversa dal telaio e dall'assenza di giustificazioni alternative offerte dall'imputato; 2) la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, non è applicabile poiché il veicolo aveva un valore economicamente significativo e la condotta non era di particolare tenuità; 3) la revoca della sospensione condizionale è stata disposta correttamente ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., essendo il reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio; 4) la richiesta di seconda sospensione è preclusa per l'esistenza di condanna intermedia a pena non sospesa, con conseguente applicazione dell'ultimo comma dell'art. 164. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione), comma 1 e comma 2

    La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (ricettazione semplice) perché la consapevolezza della provenienza delittuosa è stata provata e non sussistono elementi che giustifichino l'applicazione della forma attenuata del comma 2; la particolare tenuità deve emergere da una valutazione complessiva (valore del bene, modalità dell'azione, personalità dell'imputato).

  • art. 712 cod. pen.

    Menzionato dal ricorrente come possibile fattispecie contravvenzionale alternativa, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale qualificazione rispetto alla ricostruzione fattuale e alla prova della consapevolezza.

  • art. 168 cod. pen., primo comma, n. 1

    La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto se l'imputato commette un nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio; la Corte ha applicato correttamente questa norma.

  • art. 164 cod. pen., ultimo comma

    La possibilità di reiterare il beneficio della sospensione condizionale richiede l'assenza di condanne intermedie a pena non sospesa; la presenza di una condanna intermedia impedisce la nuova concessione.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti di cumulabilità delle pene per la sospensione, ma la Corte ha escluso la fattispecie applicabile per l'esistenza di condanna intermedia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione il motivo di ricorso deve svolgere una critica specifica e puntuale rispetto alla motivazione impugnata: la mera riproduzione del motivo di appello senza indicare in che cosa la motivazione della decisione impugnata sia viziata conduce all'inammissibilità.
  • Nel reato di ricettazione la consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta da elementi concreti quali l'ingiustificata disponibilità di un bene provento di furto, incongruenze nella documentazione (es. targa diversa dal telaio) e l'assenza di spiegazioni alternative plausibili fornite dall'imputato.
  • L'applicabilità della forma attenuata di ricettazione richiede una valutazione complessiva (valore economico del bene, modalità dell'azione, personalità dell'imputato) e non si riconosce automaticamente per la sola scarso valore o per la restituzione del bene.
  • La revoca automatica della sospensione condizionale si verifica se il beneficiario commette un nuovo reato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (art. 168, primo comma, n.1).
  • La seconda concessione della sospensione condizionale è preclusa se tra la prima pena sospesa e la nuova condanna sopravvengono condanne intermedie a pena non sospesa: tali condanne dimostrano la mancata affidabilità e ostano a una prognosi favorevole.
  • Impugnazioni infondate o redatte senza adeguata specificità espongono il ricorrente a conseguenze economiche (spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende) dovute anche a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

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