Cassazione Civile, Ordinanza n. 23151/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterata stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti e condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno, liquidato in undici mensilità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La Corte d'appello di Bologna, invece, ha accolto l'appello dell'azienda sanitaria ritenendo, secondo il criterio della ragione più liquida, che la successiva stabilizzazione della dipendente esaurisse ogni pretesa risarcitoria e fosse misura idonea a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la stabilizzazione era un fatto successivo alla sentenza di primo grado e quindi estraneo al thema decidendum; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso il danno comunitario applicando principi elaborati per il solo comparto scuola; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la stabilizzazione possa essere rilevata d'ufficio come fatto modificativo del diritto al risarcimento, purché desumibile da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili, anche nel rito del lavoro. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la stabilizzazione o immissione in ruolo nel pubblico impiego privatizzato ha efficacia riparatoria solo se vi sia una stretta correlazione causale tra l'abuso dei contratti a termine e l'assunzione a tempo indeterminato; tale verifica concreta non era stata compiuta dalla Corte d'appello. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per accertare se la stabilizzazione della lavoratrice costituisse misura reintegratoria e satisfattiva del danno e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice rilevi un fatto modificativo rilevabile d'ufficio nei limiti delle risultanze processuali
art. 99 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre il vizio di ultrapetizione
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina dei contratti a termine va letta in coerenza con la giurisprudenza sul danno da abuso della successione di contratti a termine
art. 421, comma 2, c.p.c.
nei giudizi soggetti al rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi per accertare i fatti rilevanti
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
richiamato quale criterio di liquidazione del risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine
art. 91 c.p.c. e ss.
richiamati nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito
art. 2697 c.c.
non espressamente citato nel testo, ma la decisione valorizza il tema dell'accertamento dei fatti rilevanti sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva stabilizzazione del lavoratore a termine può incidere sul diritto al risarcimento solo se costituisce effetto diretto e immediato dell'abusiva reiterazione dei contratti, e non quando rappresenti un esito solo occasionale o semplicemente agevolato.
- La stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché risulti da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili nel processo.
- La mera immissione in ruolo non basta a escludere il danno comunitario: occorre verificare in concreto il procedimento che ha condotto all'assunzione a tempo indeterminato e la sua specifica connessione causale con l'abuso precedente.
- Nel rito del lavoro il giudice può e deve utilizzare i poteri istruttori officiosi per accertare i fatti decisivi ai fini della valutazione sulla idoneità satisfattiva della stabilizzazione.
- L'eventuale compensazione delle spese dipende dall'esito complessivo della controversia e resta assorbita quando la sentenza di merito viene cassata sul capo decisivo.
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