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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23151/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterata stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti e condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno, liquidato in undici mensilità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La Corte d'appello di Bologna, invece, ha accolto l'appello dell'azienda sanitaria ritenendo, secondo il criterio della ragione più liquida, che la successiva stabilizzazione della dipendente esaurisse ogni pretesa risarcitoria e fosse misura idonea a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la stabilizzazione era un fatto successivo alla sentenza di primo grado e quindi estraneo al thema decidendum; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso il danno comunitario applicando principi elaborati per il solo comparto scuola; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la stabilizzazione possa essere rilevata d'ufficio come fatto modificativo del diritto al risarcimento, purché desumibile da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili, anche nel rito del lavoro. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la stabilizzazione o immissione in ruolo nel pubblico impiego privatizzato ha efficacia riparatoria solo se vi sia una stretta correlazione causale tra l'abuso dei contratti a termine e l'assunzione a tempo indeterminato; tale verifica concreta non era stata compiuta dalla Corte d'appello. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per accertare se la stabilizzazione della lavoratrice costituisse misura reintegratoria e satisfattiva del danno e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice rilevi un fatto modificativo rilevabile d'ufficio nei limiti delle risultanze processuali

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre il vizio di ultrapetizione

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina dei contratti a termine va letta in coerenza con la giurisprudenza sul danno da abuso della successione di contratti a termine

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    nei giudizi soggetti al rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi per accertare i fatti rilevanti

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    richiamato quale criterio di liquidazione del risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine

  • art. 91 c.p.c. e ss.

    richiamati nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, ma la decisione valorizza il tema dell'accertamento dei fatti rilevanti sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva stabilizzazione del lavoratore a termine può incidere sul diritto al risarcimento solo se costituisce effetto diretto e immediato dell'abusiva reiterazione dei contratti, e non quando rappresenti un esito solo occasionale o semplicemente agevolato.
  • La stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché risulti da allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili nel processo.
  • La mera immissione in ruolo non basta a escludere il danno comunitario: occorre verificare in concreto il procedimento che ha condotto all'assunzione a tempo indeterminato e la sua specifica connessione causale con l'abuso precedente.
  • Nel rito del lavoro il giudice può e deve utilizzare i poteri istruttori officiosi per accertare i fatti decisivi ai fini della valutazione sulla idoneità satisfattiva della stabilizzazione.
  • L'eventuale compensazione delle spese dipende dall'esito complessivo della controversia e resta assorbita quando la sentenza di merito viene cassata sul capo decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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