Circolare numero 148 del 08-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento il sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI))dei contributi associatividovuti dagli iscritti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERDIPENDENTI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dagli iscritti artigiani e commercianti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e il sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento disciplina le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe, i profili economici, le clausole di responsabilità, la durata dell’accordo e le istruzioni contabili connesse.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS in favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.
Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati:
- l’ammontare della quota associativa;
- l’associazione destinataria.
Tali informazioni sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare ribadisce che l’esazione congiunta con i contributi obbligatori non incide sulla natura volontaria del contributo associativo; pertanto l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega.
Le revoche da indicare nei flussi riguardano le seguenti date:
- 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente;
- 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno in corso.
Le deleghe alla riscossione devono essere presentate anche alla struttura INPS territorialmente competente e devono essere:
- sottoscritte dal singolo associato;
- corredate da copia di un valido documento di identità.
Le scadenze per la presentazione sono:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile alle strutture territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché queste procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui flussi o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
La circolare precisa che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa:
- acquisisce la revoca in procedura;
- ne dà comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.
La revoca ha effetto dalla prima tariffazione utile, salvo il caso in cui, prima di tale tariffazione, pervenga una revoca della revoca presentata dallo stesso associato. In tale evenienza, l’INPS comunica tempestivamente all’associazione interessata l’avvenuta revoca della revoca.
Costi del servizio
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; successivamente a tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione risultata soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’associazione stipulante si impegna inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’associazione sottoscrivente, dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla convenzione.
Resta altresì salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente nei casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si vincolano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza.
In mancanza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta comunque ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente necessaria.
La circolare indica infine che la sede del sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) è in via dei Palumbo n. 55, Lecce (LE).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto di FEDERDIPENDENTI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25552 – contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato FEDERDIPENDENTI;
- GPA35552 – accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato FEDERDIPENDENTI;
- GPA11552 – debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato FEDERDIPENDENTI.
Il conto GPA25552 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35552 e GPA11552 sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Punti principali
Modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati importo della quota associativa e associazione destinataria; tali dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per il quale non sussiste obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi delle revoche intervenute alle date indicate. Le deleghe cartacee devono essere presentate alla struttura territoriale INPS competente, sottoscritte dall’associato e corredate di documento d’identità, entro le scadenze fissate. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se pervengono due o più deleghe per associazioni sindacali diverse, l’INPS non ne considera alcuna ai fini della riscossione. L’Istituto non risponde delle difformità tra flussi/deleghe e dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione, per cui le comunicazioni sul rapporto devono essere indirizzate all’associazione. Se la revoca della delega perviene direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e ne informa l’associazione via PEC. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca comunicata prima di tale tariffazione, con tempestiva comunicazione all’associazione interessata.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS € 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo, logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riferimento a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo va richiesto via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Sede dell’associazione
Viene comunicata la sede del sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) in via dei Palumbo n. 55, Lecce (LE).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati con F24 sono istituiti i conti GPA25552, GPA35552 e GPA11552, rispettivamente per contributi associativi riscossi, accrediti e debiti verso il sindacato FEDERDIPENDENTI. Il conto GPA25552 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni; gli altri conti sono movimentati dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione.
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